Quando è contestato il metodo di gara, è necessaria la tempestiva impugnazione del bando di gara?
Ecco la risposta del Tar Lazio, Roma, Sez. II-ter, 30 novembre 2017, n. 11875
La parte ricorrente impugna gli atti della gara cui ha preso parte lamentando l’insufficienza del bando nella prescrizione dei requisiti di qualificazione delle imprese e del metodo di aggiudicazione della gara (censure subb I, II e III), nonché l’illegittimità della propria esclusione che sarebbe derivata da un’errata qualificazione del documento contenente l’offerta, solo formalmente e non sostanzialmente difforme dalle previsioni di bando.
“Pienamente applicabile diviene dunque il principio affermato dalla giurisprudenza, volto a riconsiderare i limiti sanciti dall’orientamento dell’A.P. nr. 1/2003, secondo cui, quando è contestato il metodo di gara, è necessaria la tempestiva impugnazione del bando di gara.
A sostegno di tale impostazione militano invero diversi ordini di considerazioni, che l’ordinanza di rimessione nr.5138/2017 ha puntualmente elencato e che il Collegio condivide (anche sollecitando il loro recepimento da parte dell’Adunanza Plenaria), essendo corrispondenti, tra l’altro, anche ad un canone di buona fede sostanziale.
VIl caso all’odierno esame del Collegio conferma, in concreto, l’orientamento sin qui richiamato, posto che la concorrente contesta il metodo di gara, cui ha preso parte, solo all’esito della propria esclusione, ma lamentando una violazione del principio della concorrenza effettiva in termini che sono generali ed oggettivi perché tale violazione non ha rilievo ai fini dell’aggiudicazione della gara, essendo scaturita l’esclusione stessa da ragioni del tutto autonome e diverse, legate (sulla base di quanto prospettato) alla modalità di redazione della scheda dell’offerta.
Non è dunque neppure prospettabile che la lesione della “concorrenzialità” della procedura, di cui parte ricorrente si duole, si sia concretizzata e come tale resa percepibile solo al momento dell’esclusione dell’offerta (come sarebbe potuto accadere, in tesi, per motivi afferenti il merito tecnico della proposta o i requisiti di partecipazione delle altre concorrenti e così via); appare evidente che la contestazione del metodo di gara si fonda su elementi già interamente presenti al momento della pubblicazione del bando ed è sorretta solo da un interesse caducatorio (valevole, cioè, ai soli fini della ripetizione della procedura) che, dunque, nei termini in cui viene prospettato, era pienamente esigibile entro i termini processuali di decadenza propri della domanda di annullamento così come proposta”.
