Il CGARS, Sez. I, 21 novembre 2017, n. 501 esprime alcuni interessanti principi in ordine al collegamento sostanziale ed all’unicità del centro decisionale.
“Il preteso collegamento sostanziale tra alcune partecipanti ( che, nella prospettiva dell’appellante, avrebbe dovuto condurre all’esclusione dell’ATI ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m), – quater, d.lgs. n. 163 del 2006, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) è destituito di giuridico fondamento.
considerato, in particolare che, esclusa la ricorrenza della partecipazione contestuale alla gara di imprese controllate o collegate sul piano formale, ai sensi dell’art.2359 cod.civ., non è dato nella specie ravvisare neppure la sussistenza di un quadro indiziario sufficiente a ritenere integrata la fattispecie del collegamento sostanziale tra partecipanti;
considerato, per vero, che alla gara non ha partecipato né il Consorzio stabile Impregemi né la società Co.ed.in, e cioè gli enti nei quali confluiscono le partecipazioni di alcuni dei concorrenti onde non ricorre l’ipotesi specifica prevista dalla richiamata disposizione del codice dei contratti pubblici per ritenere integrata la fattispecie del controllo o del collegamento formale tra partecipanti;
considerato per vero che non può dirsi sussistere nella specie ( come invece assume parte appellante) neppure l’ipotesi del collegamento sostanziale, ostandovi in tal senso la carenza di un quadro indiziario grave preciso e concordante in ordine alla provenienza delle offerte in gara da un unico centro decisionale e alla conseguente violazione del principio di segretezza delle offerte e della loro genuinità in vista di un effettivo confronto concorrenziale tra i partecipanti;
considerato che, in tale prospettiva, non appaiono sufficienti ( anche ad ammetterne la pur contestata ricorrenza in concreto) gli elementi addotti a dimostrare la inferenza ab extra della riferibilità delle offerte ad un ipotetico centro unitario di interessi, posto che la giurisprudenza ( tra le tante, di recente, Cons. St., VI, 17 gennaio 2017, n. 169; Cons. St., V, 7 agosto 2017, n. 3914) impone condivisibilmente la verifica di un rigoroso quadro di elementi indiziari che conducano a tale conclusione, dal quale quadro non possono mancare – ove, come nella specie, vi sia stato l’esame delle offerte economiche – quelli riferibili ai contenuti concreti delle offerte sospettate di previa “concertazione”;
considerato che, nel caso concreto, non soltanto detti ultimi elementi mancano, ma vi è piuttosto evidenza concreta della circostanza, ex se dirimente, secondo cui tra le offerte riferibili all’ipotizzato centro di interessi non vi può essere stata concertazione ausiliativa, tanto vero che è stato dimostrato in giudizio – senza contestazione sul punto – che l’aggiudicazione della gara sarebbe toccata all’ATI anche ove non avessero preso parte alla gara le altre partecipanti di cui è stata ipotizzata la vicinitas sul piano della possibile comunanza degli interessi”.
