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Unico centro decisionale: i rilevanti indizi devono essere univocamente diretti a dimostrare l’esistenza di accordi tra i concorrenti.

Consiglio di Stato, Sez. V, 19/08/2025, n. 7074

L’appellante ripropone, in critica alla sentenza che ha rigettato il corrispondente motivo del ricorso di primo grado, il vizio di illegittimità dell’aggiudicazione per l’omessa esclusione del raggruppamento ai sensi dell’art. 95, comma 1, lettera d) del Codice dei contratti pubblici, in quanto le offerte degli aggiudicatari del lotto2  sarebbero riconducibili ad un centro decisionale unico, sulla base di diversi indizi; in particolare nel caso di specie il collegamento sarebbe provato dal fatto che l’aggiudicatario del lotto 2 e l’aggiudicatario del lotto 3 oggetto di causa hanno lo stesso legale rappresentante.

Consiglio di Stato, Sez. V, 19/08/2025, n. 7074 respinge l’appello:

7.1. – I motivi sono infondati.

7.2. – I fatti segnalati dall’appellante vanno inquadrati nella norma di cui all’art. 95, primo comma, lett. d) del Codice dei contratti pubblici, che ha introdotto una fattispecie diversa rispetto alla norma previgente descritta dall’art. 80, comma 5, lett. m), del d.lgs. n. 50 del 2016: i fatti da provare sono più precisamente indicati e si fa riferimento, al fine di provare l’esistenza di un unico centro decisionale, a «rilevanti indizi» dai quali si possano desumere gli «accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla medesima gara» (a differenza della norma del 2016 che in termini molto ampi prendeva in considerazione «qualsiasi relazione, anche di fatto […]» idonea a dimostrare che «le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale»). I rilevanti indizi, quindi, devono essere univocamente diretti a dimostrare l’esistenza di accordi tra i concorrenti.

Non è quindi sufficiente l’esistenza di un rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. (situazioni che, invece, ai sensi dell’art. 58, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, possono giustificare la regola di gara che limiti il numero massimo di lotti che il medesimo concorrente può aggiudicarsi, oppure la previsione, nel bando di gara, di un limite al numero di lotti cui poter partecipare).

7.3. – Nel caso di specie, gli indizi che dovrebbero provare l’unicità del centro decisionale non sono né gravi né concordanti né univoci (dovendo sciogliersi con il riferimento alle condizioni poste dall’art. 2729 il dubbio intorno al significato da attribuire alla formula dei «rilevanti indizi»), essendo incentrati esclusivamente sull’intreccio tra i diversi soci o amministratori degli operatori economici chiamati in causa, senza tuttavia allegare elementi (anche indiziari o presuntivi) che rivelino l’esistenza di accordi.

 

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabile del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Gare del Comune di Colle di Val d' Elsa (Si).
Gli scritti qui pubblicati rappresentano opinioni personali che non impegnano in alcun modo l'ente di appartenenza