É da ritenersi legittima la clausola che impone il divieto di subappalto?
Secondo il Tar Umbria, Perugia, sez. I, 9 marzo 2018, n. 163 si. Ok, ma cum grano salis. La vicenda scrutinata era infatti molto particolare.
“La ricorrente lamenta l’illegittimità della clausola del capitolato che vieta il subappalto deducendone il contrasto con la normativa europea.
La doglianza è infondata e va respinta.
Nel caso di specie il divieto in questione appare invero coerente con la natura dell’appalto, il quale necessita che venga sempre garantita la sicurezza all’interno degli istituti penitenziari limitando il più possibile il contatto tra la popolazione carceraria e gli operatori del servizio di approvvigionamento delle derrate alimentari.
Sul piano normativo, tale possibilità è espressamente contemplata dall’art. 105, comma 4, lett. a) del d.lgs. 50/2016 che ha confermato in capo alle stazioni appaltanti il potere di autorizzare o meno il ricorso al subappalto, sicché nessuna illegittimità può rinvenirsi rispetto alla normativa europea di riferimento come recepita dal citato d.lgs. 50/2016“.
Non dimentichiamo infatti che con ordinanza del Tar Lombardia, Milano, sez. I, n. 148 del 19 gennaio 2018 è stato rimesso alla CGUE il giudizio sulla compatibilità comunitaria delle limitazioni (30%) al subappalto. Figuriamoci il divieto assoluto!
