Una ditta viene esclusa da una procedura di gara in conseguenza dell’esito negativo delle verifiche sulla veridicità dei requisiti autodichiarati in sede di istanza/offerta poiché l’impresa ausiliaria indicata in sede di gara non risulta in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in quanto risulta avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse”. La società ausiliaria al momento di presentazione dell’offerta era già stata ammessa alla procedura concorsuale del concordato preventivo in continuità aziendale.
Il Tar Lazio, Roma, Sez. III, 27 ottobre 2017, n. 10763 accoglie il ricorso presentato dalla ditta per le seguenti motivazioni.
Premette che l’art. 80, co. 5 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 consente la partecipazione alle procedure di gara degli operatori economici in concordato preventivo con continuità aziendale
Continua specificando che ai sensi dell’art. 168 comma I della legge fallimentare, effetto della presentazione del ricorso per concordato preventivo – fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo – è quello per cui i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.
Per tale ragione, l’adempimento dell’obbligo giuridico di non eseguire pagamenti al di fuori del concorso rende non illegittimo il comportamento tenuto dal debitore, il quale resta indenne, qualora il rapporto riguardi l’amministrazione finanziaria, dalle soprattasse-sanzioni ad esso inflitte in via amministrativa (Cassazione civile sez. trib. 10 novembre 2006 n. 24071).
Dalla certificazione dei carichi tributari pendenti in all’ausiliaria, risulta l’esistenza di numerose cartelle di pagamento non onorate, consistenti in di partite creditorie definitivamente accertate per inutile decorrenza dei termini di impugnazione o per avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell’impugnazione della contribuente, come specificato nella stessa nota dell’Agenzia delle Entrate.
Per esse, pertanto, l’Agente della riscossione, in assenza di concordato preventivo, avrebbe dovuto procedere – dopo averle iscritte a ruolo – alla esecuzione forzata; ma gli è stato inibito di procedere in questo senso oltre che dal citato art. 168 della legge fallimentare anche dall’art. 90 del DPR n. 602\1973, per cui “Se il debitore è ammesso al concordato preventivo o all’amministrazione controllata, il concessionario compie, sulla base del ruolo, ogni attività necessaria ai fini dell’inserimento del credito da esso portato nell’elenco dei crediti della procedura”.
Sicchè, dovendo trovare soddisfazione nell’ambito della procedimento concordatario, le dette partite rientrano a pieno titolo nel divieto di azioni esecutive individuali e di pagamento fuori dal concorso cui risponde la norma invocata dalla ricorrente nel motivo in esame.
Il Tar ha per tali ragioni ha rilevato la fondatezza del ricorso introduttivo, in quanto l’ausiliaria non avrebbe potuto, né dovuto, assolvere ai carichi tributari definitivamente accertati a suo danno, ed ha rilasciato conforme (e quindi veritiera) dichiarazione in ordine all’assenza di violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse” .
