I requisiti di qualificazione in caso di affitto d’azienda sono sempre spendibili dal conduttore?
Risposta negativa arriva dal Tar Campania, Napoli, sez. II, 22 gennaio 2018, n. 451, secondo il quale “Rispetto alla questione se l’affitto d’azienda potesse consentire al conduttore di avvalersi del requisito in contestazione – trova applicazione l’art. 76, comma 9, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il quale, se per un verso consente all’impresa affittuaria di avvalersi dei requisiti posseduti dall’impresa locatrice esprimendosi in termini ampi e generali che non contemplano alcuna eccezione al novero dei requisiti di cui può avvalersi l’affittuario ed impediscono qualsivoglia interpretazione riduttiva (cfr. C.d.S., Sez. III, 30 giugno 2016, n. 2952), dall’altro, però, circoscrive questa possibilità ai soli contratti di affitto che abbiano durata non inferiore ai tre anni.
L’articolo in questione (l’unica disposizione dedicata a disciplinare gli effetti del contratto d’affitto d’azienda sulla qualificazione dell’impresa affittuaria) è ancora in vigore, stante le modalità temporali con cui il d.P.R. 207/10 è abrogato ai sensi dell’art. 217 d.lgs. 50/2016 (esso ricade tra le ipotesi di cui al n. 1 della lett. u) dell’art. 217 cit.: «u) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con effetto: 1) dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del presente codice, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 da esse sostituite; 2) dalla data di entrata in vigore del presente codice: la Parte I; la Parte II, Titolo I, capo II; la Parte II, Titolo II, capo II; la Parte II, Titoli IV e V, VI, VII, VIII; la Parte II, Titolo IX Capo III; parte II, Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell’articolo 251; la Parte III ad esclusione degli articoli 254, 255 e 256; le Parti IV, V e VII, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati»; cfr. anche l’art. 216, comma 14: «fino all’adozione delle linee guida indicate all’articolo 83, comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207»).
Tuttavia, non è stata data prova nel corso del giudizio che il contratto di affitto che, secondo la stessa stazione appaltante avrebbe integrato il possesso del requisito richiesto, soddisfacesse anche questa imprescindibile condizione”.
