Avvalimento centro cottura qualificato come condizione d’esecuzione: è da ritenersi ammissibile?
Ecco la risposta fornita dall’odierna Tar Piemonte, Torino, sez. I, 23 aprile 2019, n. 459.
“Ritiene il Collegio che l’ampia portata dell’istituto dell’avvalimento, funzionale a favorire la più ampia partecipazione alle gare, non lo releghi al ruolo marginale di strumento integrativo dei requisiti di partecipazione ma lo estenda anche al prestito dei requisiti di esecuzione, per assicurarsi il possesso dei quali non è necessario ricorrere al subappalto o alla partecipazione in forma associata”.
Ritiene poi il Collegio che “per la corretta esecuzione del servizio è irrilevante l’utilizzo del centro cottura in esclusiva o in concomitanza con altri operatori per lo svolgimento di altre commesse perché ciò che il capitolato speciale richiede è che l’aggiudicataria del servizio disponga a pieno titolo del contro cottura per tutta la durata dell’appalto. A tal proposito il Collegio aderisce all’interpretazione elaborata dal T.A.R. Lazio, sede di Roma, con la sentenza 7 febbraio 2017, n. 2093I per cui la <<esclusiva disponibilità>> del centro cottura deve essere intesa come necessità di un titolo giuridico legittimante e non come utilizzo della struttura da parte di un unico operatore. Pertanto il titolo giuridico legittimante ben può essere costituito da un contratto di avvalimento“.
Interessante anche la concettualizzazione del Collegio in ordine alla censura relativa alla violazione del principio di corrispondenza tra quote di esecuzione e requisiti di partecipazione: “questo Tribunale, che pure ha affermato il predetto principio in presenza di operatori economici che partecipino alla gara in forma associata, non ritiene che esso sia applicabile analogicamente anche alle ipotesi di avvalimento che sono governate da una diversa ratio.
Tra l’ausiliaria e l’aggiudicataria non è, infatti, riscontrabile il medesimo rapporto che intercorre tra la mandante e la mandataria o tra mandatarie in quanto il primo rapporto, come in precedenza affermato, esula dalla ripartizione proquota dell’esecuzione del servizio, di cui unica esecutrice risulta essere l’aggiudicataria, così come previsto dall’articolo 11 del disciplinare di gara.
Pertanto la stazione appaltante ha correttamente ammesso ALFA alla gara in quanto la sua partecipazione caratterizzata dall’utilizzo dello strumento dell’avvalimento per un requisito di esecuzione non è elusiva ne’ della disciplina del subappalto di cui all’articolo 105 del d.lgs. n. 50 del 2016, né di quella della partecipazione congiunta“.
Cfr. anche questa pronuncia del medesimo tenore.
