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Idoneità professionale e oggetto sociale

Consiglio di Stato, sez. III, 08 novembre 2017, n. 5170

Update: di identico tenore anche Consiglio di Stato, sez. III, 10 novembre 2017, nn. da 5182 a 5186

Un disciplinare di gara relativo al servizio di ristorazione scolastica include nell’oggetto dell’appalto, quali prestazioni secondarie, la manutenzione ordinaria dei locali di pertinenza del servizio, degli impianti tecnologici, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, dei macchinari e degli arredi di cucina.

L’appellante ha osservato che, come emerge dalle rispettive visure camerali – nessuna delle due ditte facenti parte di un raggruppamento orizzontale contemplano nel loro oggetto sociale le prestazioni secondarie indicate nel bando, il cui svolgimento richiede professionalità diverse.

Il Consiglio di Stato, Sez. III, 08 novembre 2017, n. 5170 respingendo l’appello, premette che “nell’impostazione del nuovo codice appalti, l’iscrizione camerale è assurta a requisito di idoneità professionale (art. 83, commi 1 lett. a) e 3, d.lgs. n. 50/2016), anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara, di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma.

Utilità sostanziale della certificazione camerale è quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico.

Da tale ratio – nell’ottica di una lettura del bando fedele ai principi vigenti in materia di contrattualistica pubblica, che tenga cioè conto dell’oggetto e della funzione dell’affidamento (1363 1367 1369 c.c.) – si desume la necessità di una congruenza contenutistica, tendenzialmente completa, tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell’iscrizione alla Camera di Commercio, e l’oggetto del contratto d’appalto, evincibile dal complesso di prestazioni in esso previste; e ciò in quanto l’oggetto sociale viene inteso come la “misura” della capacità di agire della persona giuridica, la quale può validamente acquisire diritti ed assumere obblighi solo per le attività comprese nello stesso, come riportate nel certificato camerale (Cons. Stato, sez. V, 7.2.2012, n. 648 e sez. IV, 23.9.2015, n. 4457; T.A.R. Napoli, sez. I, 3.2.2015, n. 819; T.A.R. Veneto, sez. I, 1.9.2015, n. 953).

A parziale mitigazione di tale impostazione si sostiene, d’altra parte, che detta corrispondenza contenutistica – tra risultanze descrittive del certificato camerale e oggetto del contratto d’appalto – non debba tradursi in una perfetta ed assoluta sovrapponibilità tra tutte le componenti dei due termini di riferimento, ma che la stessa vada appurata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, e quindi in virtù di una considerazione non già atomistica e frazionata, bensì globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto.

L’esigenza di garantire la serietà e l’adeguata qualificazione degli offerenti va contemperata con gli obiettivi della massima partecipazione e concorrenzialità, in quanto è di interesse pubblico non già la creazione o il rafforzamento di riserve di mercato in favore di determinati operatori economici, quanto l’ampliamento di tale mercato anche a concorrenti per i quali è possibile pervenire a un giudizio di globale affidabilità professionale (cfr. TAR, Valle d’Aosta, 12 gennaio 2016 n. 2; TAR Catania, sez. III, 6 dicembre 2016, n. 3165).

Deve ritenersi corretta la scelta della stazione appaltante di attribuire maggiore rilevanza, nella valutazione di congruenza tra l’iscrizione camerale e l’oggetto dell’appalto, alle prestazioni contrattuali principali. Si tratta di soluzione coerente con il fatto che:

– l’oggetto dell’appalto è stato definito, sinteticamente, come “servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale”;

– il requisito di idoneità professionale correlato alla iscrizione alla Camera di Commercio è stato richiesto senza riferimento a tutte le prestazioni (sia principale, sia secondarie) previste in appalto.

Risulta dunque ragionevole ritenere che il requisito camerale andasse riferito al solo oggetto del contratto (“servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale”) e che lo stesso dovesse intendersi come attestazione della generica qualificazione professionale-imprenditoriale del concorrente; viceversa, l’ulteriore specificazione di tale idoneità professionale, in rapporto alla totalità delle prestazioni incluse nell’appalto posto in gara, era affidata alla enucleazione di ulteriori e più specifici requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale, meglio elencati nel disciplinare.

D’altra parte, analoga gradazione dei requisiti di idoneità professionale si evince dall’ordine di elencazione contenuto al primo comma dell’art. 83 d.lgs. 50/2016, e nello stesso luogo si rinviene l’avvertenza del legislatore a calibrare detti requisiti in modo attento e proporzionato all’oggetto dell’appalto “tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti”. Infine, nel senso di una pragmatica conduzione “in concreto” dell’accertamento di

In conclusione, la valutazione di rispondenza insita negli atti di ammissione impugnati non appare censurabile nei termini dedotti in appello, essendo stata svolta dalla stazione appaltante attraverso l’accertamento di concreta coerenza della descrizione delle attività imprenditoriali riportate nel certificato camerale con i requisiti di ammissione richiesti dalla lex specialis di gara e con l’oggetto dell’appalto complessivamente considerato”.

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it