in

Distanza del centro cottura e prescrizioni del bando

Delibera Anac n. 1088 depositata in data 08/11/2017

È legittimo un bando di gara che prevede la disponibilità di un centro cottura a una distanza massima di 10 Km quale requisito di partecipazione? E la graduazione del punteggio in funzione della stessa?

Risposta negativa arriva dalla Delibera Anac n. 1088 depositata in data 08/11/2017 ove si legge che “è  illegittima la clausola del bando per l’affidamento del servizio di mensa  scolastica che richieda il possesso di un centro di cottura come requisito di  partecipazione e non come requisito di esecuzione del contratto (vd. ex multis parere  n. 33 del 13 gennaio 2016). Per costante giurisprudenza infatti, tale clausola equivarrebbe  a riservare la gara stessa alle sole imprese che già operano nel territorio, in  palese violazione delle disposizioni comunitarie di massima tutela della  concorrenza tra imprese. (vd. Cons. St. sez. V, 22 giugno 2010, n. 3887, e  T.A.R. Puglia, sede Bari, sez. I, 3 novembre 2009, n. 2602); TAR Abbruzzo (una “b” in meno n.d.r.), Pescara, Sez. I – 22  luglio 2011, n. 47) 
Deve ritenersi illegittima anche la clausola  del bando di gara che attribuisce un punteggio differenziato all’offerta  tecnica in proporzione della distanza chilometrica del centro di cottura dal luogo  di esecuzione del servizio in quanto tale prescrizione non risulta propriamente  conforme al c.d. “divieto di commistione” tra requisiti soggettivi di  partecipazione e requisiti oggettivi dell’offerta cui attribuire punteggio  nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Infatti: “La possibilità di applicare in maniera “attenuata”  il divieto generale, di derivazione comunitaria, di commistione tra le  caratteristiche oggettive della offerta e i requisiti soggettivi della impresa  concorrente, è da ritenere ammessa soltanto a) se aspetti della attività della  impresa possano effettivamente “illuminare” la qualità della offerta e b) a  condizione che lo specifico punteggio assegnato, ai fini dell’aggiudicazione,  non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio  complessivo”.  (cfr. CdS, VI, 2770/08 e  sez. V n. 837/09 nonché C.d.S. n.  5197/2012 del 03/10/2012);
Tuttavia non è irragionevole ritenere la disponibilità, nelle vicinanze, del  centro cottura funzionale ad una migliore qualità del servizio in appalto.  Quindi, poiché sulla qualità dei pasti influisce comunque in modo preponderante  il tempo di consegna, sarebbe più opportuno che la lex specialis prevedesse un  punteggio per l’elemento “tempo di consegna” piuttosto che per la “distanza  chilometrica”, dovendo considerarsi  sufficiente, per le specifiche  finalità dell’amministrazione, solo una clausola  che stabilisca i tempi  massimi di trasporto dei pasti e la possibilità, da  parte  dell’Amministrazione, di verificare il loro rispetto”(cfr. T.A.R. Abruzzo,  Pescara, Sez. I, 22-07-2011, n. 476). Ciò in quanto la distanza chilometrica  non rappresenta un “indicatore più oggettivo” per garantire la freschezza dei  cibi, in quanto a parità di distanza il tempo di consegna può variare a seconda  delle condizioni infrastrutturali, territoriali, etc. (vd. tra gli altri, parere  Anac  n.34 del 2/09/2014 nonché Parere Anac n. 41 del 26 febbraio 2014);
Ritenuto quindi che la CUC del Comune di San Paolo Belsito  abbia previsto nel bando una clausola illegittima ritenendo la disponibilità di  un centro cottura sul territorio un requisito di partecipazione piuttosto che  indicarne la necessità al solo aggiudicatario come modalità di esecuzione del  servizio;
Ritenuto che in ordine alla graduazione del punteggio l’ente  abbia omesso di tener conto della variabile temporale oltre che della distanza  per misurare la celerità di consegna, operando un’illegittima preclusione alla  partecipazione e che tale previsione ha violato il divieto di commistione tra  requisiti soggettivi e oggettivi dell’impresa concorrente, non applicabile in  maniera attenuata in questo caso, dato il peso ponderale rilevante che assume la  vicinanza del centro cottura dalla sede e la valenza del requisito tale da non  implicare uno spostamento sostanziale della qualità dell’offerta“.

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it