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Decisioni tardive sulle istanze di oscuramento: occasione persa per fare chiarezza sul “pasticcio” del nuovo rito

Cons. Stato III, 21 gennaio 2026, n. 509

Una stazione appaltante, pur dando atto nella comunicazione di aggiudicazione delle determinazioni assunte sulle richieste di oscuramento, non ostendeva la versione oscurata dell’offerta.

In primo grado (v. sentenza) il ricorso contro tali determinazioni, eseguito solo dopo aver avuto accesso all’offerta oscurata successivamente osteso, era stato ritenuto tardivo, in quanto notificato oltre il termine perentorio di decadenza di 10 giorni posto dalla norma dell’art. 36, comma 4, del d. lgs. 36/2023.

Cons. Stato III, 21 gennaio 2026, n. 509 riforma detta sentenza.

Il Collegio ha ritenuto che “il quadro informativo sulle decisioni di oscuramento è risultato estremamente anodino e laconico in assenza di consultazione dell’offerta, ancorché oscurata: nel verbale in cui la Commissione prende atto delle istanze di oscuramento vengono menzionati solo i numeri degli allegati e dei capitoli del progetto tecnico rendendo praticamente impossibile desumere i contenuti di massima delle porzioni oscurate, con l’effetto di ostacolare del tutto l’esercizio del diritto di difesa e costringere la seconda graduata al ricorso al buio, obiettivo da scongiurarsi a mente della chiara ratio legis che informa il rito “super accelerato”. Ne discende che il dies a quo deve essere correttamente individuato non prima del 17 luglio 2025, data in cui sono state pubblicate sulla piattaforma le offerte oscurate anche in riscontro dell’autonoma istanza di accesso proposta dall’odierno appellante il 7 luglio 2025“.

Il giudizio ruotava attorno all’applicabilità alla fattispecie de qua del rito super accelerato ex art. 36 cod. contratti o del rito speciale delineato dall’art. 116 c.p.a. per l’actio ad exhibendum – questione in relazione alla sulla il Collegio non ha sottaciuto i propri dubbi ermeneutici, tenuto conto che la disposizione non si è premurata di disciplinare le sorti processuali delle decisioni tardive.

Il Collegio, pur dando atto di un diverso opinamento (Consiglio di Stato, sez. V, 24 marzo 2025, n. 2384) secondo cui anche le decisioni tardive sulle istanze di oscuramento soggiacerebbero al rito super-accelerato, non ha ravvisato i presupposti per il deferimento della querelle interpretativa all’Adunanza plenaria, “vieppiù considerando che la produzione giurisprudenziale sul punto non è ancora sufficientemente ricca e approfondita perché si possa parlare di un contrasto rilevante ex articolo 99 c.p.a.“.

Occasione persa per fare definitiva chiarezza.

Ognuno può ad ogni modo avvedersi di come l’art. 36 abbia Codice abbia fallito nella dichiarata finalità di deflazionare il contenzioso in materia di accesso.

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it