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Certificazione ISO 14001 e registrazione EMAS

Tar Lazio, Roma, Sez. II-Ter, 23 novembre 2017, n. 11582

È legittimo attribuire punteggio per il possesso della registrazione Emas quando il bando prevedeva come requisito di partecipazione il possesso della ISO 14001?

Risposta negativa arriva dalla sentenza Tar Lazio, Roma, Sez. II-Ter, 23 novembre 2017, n. 11582, ove si legge che “la clausola del bando laddove attribuisce un punteggio così elevato (20 punti) alla certificazione EMAS, pur in presenza di analoga certificazione UNI EN ISO 14001, già prevista come condizione di partecipazione, deve ritenersi illegittima in quanto introduce un requisito ultroneo e sproporzionato e pertanto lesivo dei principi della concorrenza, della massima partecipazione alle gare e della par condicio, come dedotto in ricorso. Peraltro, sul punto appare rilevante quanto affermato dall’ANAC nelle linee guida n. 2, laddove si afferma che: “non dovrebbero essere oggetto di valutazione i requisiti di partecipazione che, per definizione, sono posseduti da tutti i concorrenti” e che: “ la valutazione dell’offerta riguarda, di regola, solo la parte eccedente la soglia richiesta per la partecipazione alla gara, purché ciò non si traduca in un escamotage per introdurre criteri dimensionali (..).”

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it