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RTI e autorizzazione ai sensi dell’art. 59 DPR 380/01 (laboratori)

Tar Emilia Romagna, sez. I, 23 luglio 2019, n. 200

La ricorrente lamenta impugna una clausola della lettera d’invito, ove interpretata nel senso di richiedere quale requisito di partecipazione il possesso in capo a tutti i concorrenti dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 59 DPR 380/01;

La ricorrente, infatti, mandataria di un RTI, non ne era in possesso, mentre era posseduta dall’impresa mandante, circostanza che ha determinato la sua esclusione dalla procedura per difetto dell’autorizzazione ex art. 59 del DPR 380/2001

Previa ricostruzione delle previsioni della disciplina di gara, Tar Emilia Romagna, sez. I, 23 luglio 2019, n. 200 addiviene alle seguenti conclusioni, che statuiscono la legittimità della generalizzata richiesta in ordine al possesso del requisito in parola.

La natura della prestazione, nei termini sopra delineati, e il ricorso allo strumento dell’Accordo quadro, che non consente una preventiva specificazione delle effettive lavorazioni che si renderanno necessarie, rende logica e ragionevole la previsione del necessario possesso dell’autorizzazione in questione in capo ad ogni soggetto componete il raggruppamento, trattandosi di clausola necessaria per garantire la corretta esecuzione dell’appalto.

Diversamente opinando, ovvero aderendo alla tesi di parte ricorrente, si dovrebbe pervenire all’irragionevole conclusione che tutti i concorrenti che non fossero laboratori avrebbero potuto partecipare alla gara pur senza possedere i requisiti per eseguire la gran parte delle lavorazioni.

Ne deriva che la possibilità di partecipare alla gara in forma associata con soggetti non in possesso delle abilitazioni necessarie all’esecuzione dell’intera gamma delle prestazioni preventivate, non era consentita.

Sul punto non può che evidenziarsi come, sin dall’Adunanza Plenaria n. 22 del 2012, la giurisprudenza sia pacifica nel ritenere “la possibilità di dar vita a raggruppamenti di tipo verticale (o, più correttamente, di ammetterli ad una gara) sussiste solo laddove la stazione appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara, con chiarezza, le prestazioni “principali” e quelle “secondarie”, essendo precluso al partecipante alla gara di procedere di sua iniziativa alla scomposizione del contenuto della prestazione, distinguendo fra prestazione principali e secondarie, onde ripartirle all’interno di un raggruppamento di tipo verticale” (Cons. St., Sez. V, 22 ottobre 2018, n.6032).

Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, il difetto della necessaria preventiva individuazione delle due tipologie di prestazioni non consentiva la partecipazione della ricorrente se non previa comprova del possesso del titolo richiesto da parte di tutte le componenti del raggruppamento“.

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it