Nell’ambito di una gara di durata quinquennale, per mero errore materiale l’offerente indica un valore economico riferito ad un triennio.
La stazione appaltante esclude.
Ha fatto bene, o avrebbe dovuto ammettere la correzione dell’evidente errore?
Tar Lazio, sez. III-quater, 19 luglio 2019, n. 9597 dice che ha fatto bene!
“4.3. L’indicazione, per quanto non richiesta dagli atti di gara, che l’importo offerto è riferito al “triennio” rende, infatti, l’offerta economica presentata dall’odierna ricorrente – considerato che il servizio oggetto dell’affidamento ha durata quinquennale – evidentemente incerta o quanto meno irregolare.
La stessa non consente, infatti, di comprendere con sufficiente chiarezza la portata della proposta contrattuale trasmessa da alfa S.p.A., generando incertezza in ordine alla effettiva volontà ed all’impegno negoziale da quest’ultima assunto.
4.4. Va premesso che, come correttamente rilevato dalla stazione appaltante, l’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016 esclude nettamente dal perimetro applicativo del “soccorso istruttorio” le mancanze, incompletezze e ogni altra irregolarità essenziale inerenti l’offerta economica.
Ciò posto, secondo l’interpretazione della più recente la giurisprudenza (citata anche in ricorso, TAR Lazio sez. III, sent. n. 1965 del 14 febbraio 2019), che peraltro richiama un consolidato orientamento, “nelle gare pubbliche è ammissibile un’attività interpretativa della volontà dell’impresa partecipante alla gara da parte della stazione appaltante, al fine di superare eventuali ambiguità nella formulazione dell’offerta, purché si giunga ad esiti certi circa la portata dell’ impegno negoziale con essi assunti; evidenziandosi, altresì, che le offerte, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate in modo tale da ricercare l’effettiva volontà del dichiarante, senza peraltro attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima né a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente” (Consiglio di Stato, IV, 6 maggio 2016 n. 1827).
Ciò significa che le offerte devono essere interpretate al fine di ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante alla gara, superando le eventuali ambiguità, a condizione di giungere ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto (cfr. Cons. Stato, V, n. 2082/2015; III, n. 5196/2014). Ne consegue che tale ricerca può anche consistere nell’individuazione e nella rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo, a condizione, però, che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta (cfr., Cons. Stato, III, n. 1487/2014 e n. 4592/2012; VI, n. 889/2013); dunque risulta legittimo il potere di rettifica di errori materiali o refusi, ma soltanto se circoscritto alle ipotesi in cui l’effettiva volontà negoziale sia stata comunque espressa nell’offerta e risulti palese che la dichiarazione discordante non è voluta, ma è frutto di un errore ostativo, da rettificare in applicazione dei principi civilistici contenuti negli artt. 1430-1433 del codice civile (cfr., nel solco di Cons. Stato, A.P., n. 9/2014, TAR Lazio Roma, II, n. 5060/2016; TAR Lombardia, IV, n. 1554/2016).”
4.5. Reputa la Sezione che nel caso in esame – così come in quello deciso dalla richiamata sentenza – non fosse possibile pervenire alla rettifica dell’indicazione generante incertezza senza fare ricorso a fonti esterne all’offerta, tale dovendosi ritenere la dichiarazione resa dal rappresentante della società ricorrente nel corso della seduta di gara.
4.6. Né è possibile sostenere l’asserita “evidenza del refuso” in considerazione della durata triennale del precedente affidamento del medesimo servizio, trattandosi anche in questo caso di una fonte esterna all’offerta in considerazione.
4.7. Non coglie nel segno nemmeno l’argomento secondo il quale l’errore dovrebbe evincersi dalla formulazione dell’offerta avendo la parte ricorrente dichiarato di “avere tenuto conto di tutte le condizioni derivanti dal Bando di gara e dal disciplinare di gara e di accettare integralmente senza riserva alcuna tutte le condizioni negoziali”, restando inequivocabile che la stessa abbia dichiarato, per quanto ciò non fosse richiesto, che l’offerta economica era riferita al “triennio” anziché alla durata del contratto oggetto di affidamento, come detto stabilita in cinque anni”.
