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Anomalia ed errore di calcolo del monte ore

Tar Campania, Napoli, sez. II, 25 giugno 2019, n. 3506

Anomalia ed errore di calcolo del monte ore

Tar Campania, Napoli, sez. II, 25 giugno 2019, n. 3506

“merita accoglimento sotto il profilo dell’errore di calcolo inerente il numero di ore lavorate per ciascun dipendente della ditta aggiudicataria, con inevitabili conseguenze in termini di prezzi offerti che sono risultati indebitamente abbattuti per € 152.245,327.

Se possibile la cennata discrasia trova conferma nella circostanza che solo in sede di memoria la ALFA abbia asserito che il numero di ore lavorate da ciascun dipendente sarebbe superiore a quello dichiarato di 1581 annue, ad esempio ammonterebbe a 1.883,41 annue nel caso dei lavoratori di terzo livello, senza che tutto ciò fosse stato esplicitato né in sede di offerta, né in occasione degli elementi forniti alla Stazione Appaltante che aveva richiesto delucidazioni per giustificare il costo della manodopera indicato in sede di offerta. Risulta evidente la violazione del sopraindicato obbligo di rispetto dei livelli salariali minimi dei lavoratori di cui all’art.23 della Legge n.50/2016, nonché del principio di immodificabilità dell’offerta successivamente al termine fissato nel bando, atteso che ciò contrasta con il principio della par condicio tra i partecipanti alla procedura per come ritenuto essenziale (ex multis, questo Tribunale, I, 10/01/2019, n.152) per la determinazione dell’offerta economica nel suo complesso, unitamente al principio di autoresponsabilità che incombe su tutte le parti di una procedura di gara: è infatti pacifico che non può consentirsi, attraverso l’esercizio del potere di soccorso istruttorio, l’integrazione dell’offerta, in quanto tale potere, previsto dall’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n.50/2016, è escluso espressamente per l’offerta economica (oltre che per quella tecnica).

Nel caso di specie, come evidenziato quanto al numero di ore lavorate da ciascun dipendente, una regolarizzazione postuma di un elemento essenziale dell’offerta mancante ab initio concretizza una disparità di trattamento rispetto alle altre imprese partecipanti alla procedura di gara, le quali si sono attenute al predetto termine di scadenza previsto dalla lex specialis di gara per l’indicazione di tale elemento.

E’ evidente che, quando la mancanza di taluni requisiti pregiudica la serietà e l’affidabilità dell’offerta sotto il profilo economico, rileva il principio di tassatività delle cause di esclusione e giammai si può acconsentire ad una integrazione postuma dell’offerta e, dunque, aprire la strada al “soccorso istruttorio” rispetto all’offerta economica già formalizzata”.

 

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it