Formulata alla CGUE questione pregiudiziale sui soggetti ammessi alle gare per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria
Ecco il quesito spedito a Lussemburgo da Tar Lazio, Roma, sez. I, ord. 28 febbraio 2019, n. 2644:
“Se il combinato disposto del “considerando” n. 14 e degli articoli 19, comma 1, e 80, comma 2, della Direttiva 2014/24/UE ostino ad una norma come l’art. 46 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, a mezzo del quale l’Italia ha recepito nel proprio ordinamento le Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, che consente ai soli operatori economici costituiti nelle forme giuridiche ivi indicate la partecipazione alle gare per l’affidamento dei “servizi di architettura ed ingegneria”, con l’effetto di escludere dalla partecipazione a tali gare gli operatori economici che eroghino tali prestazioni facendo ricorso ad una diversa forma giuridica.”
La questione nasce dal fatto che l’ANAC ha rifiutato alla ricorrente l’iscrizione nell’elenco nazionale dei soggetti che possono concorrere per l’affidamento dei “servizi di architettura ed ingegneria”, e tale rifiuto si fonda, precisamente, sul fatto che una Fondazione non rientra nel novero dei soggetti indicati dall’art. 46, comma 1, del D. L.vo 50/2016.
Ci si chiede dunque se gli Stati membri abbiano o meno la possibilità di adottare, con riferimento a determinate prestazioni e, comunque, con riferimento all’affidamento di “servizi di architettura ed ingegneria”, un concetto di “operatore economico” circoscritto, includente solo determinate forme giuridiche.
