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Distacco di manodopera e organigramma aziendale

Tar Veneto, Venezia, sez. I, 28 febbraio 2018, n 251

Sul distacco di personale e sulla valorizzazione delle unità distaccate nell’ambito dell’offerta tecnica.

La ricorrente lamenta che l’aggiudicataria avrebbe reso una dichiarazione non veritiera sulla dimensione aziendale, atteso che, alla data di presentazione dell’offerta, non avrebbe avuto alcun dipendente, di talchè non avrebbe potuto conseguire due punti per il sub-criterio di valutazione “A.3.1 – Organigramma funzionale aziendale”.

Secondo Tar Veneto, Venezia, sez. I, 28 febbraio 2018, n 251 le doglianze non sono suscettibili di positivo apprezzamento.

“l’aggiudicataria ha fornito sufficienti riscontri documentali dell’avvenuto distacco in proprio favore del personale della ALFA Impianti in epoca utile rispetto alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In particolare, la società ha versato copia delle comunicazioni obbligatorie di distacco effettuate nei confronti del Ministero del Lavoro ex art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 136/2016 (T.A.R. Toscana, Sez. II, 15 gennaio 2019, n. 72). Dette comunicazioni (cfr. i docc. da 15a a 15t della controinteressata) attestano l’avvenuto distacco di n. 18 lavoratori della ALFA Impianti a decorrere dal 13 luglio 2018: in particolare, le ultime pagine di ciascuna comunicazione riportano i dati sulla trasformazione del rapporto di lavoro, precisando la data iniziale (13 luglio 2018) e quella finale (31 agosto 2018) del distacco.

A nulla serve obiettare, come fa la deducente nelle sue difese, che la società avrebbe effettuato le comunicazioni obbligatorie in discorso non entro il termine di cinque giorni prescritto dalla relativa disciplina, ma solo il 17 settembre 2018, cioè il medesimo giorno in cui ha inviato i chiarimenti alla stazione appaltante e quando il periodo di distacco era ormai terminato: infatti, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 136/2016, la violazione dell’obbligo di comunicazione di cui al precedente art. 10, comma 1, è sanzionata con una mera pena pecuniaria.

Vero è che nelle proprie difese la società fornisce numeri sulla propria forza lavoro non sempre coerenti e coincidenti: ad es., documenta il definitivo trasferimento in proprio favore, a seguito della cessione del ramo d’azienda, di sedici lavoratori a decorrere dal 1° settembre 2018 (v. doc. 16 della controinteressata). Nondimeno, la ricorrente non riesce a supportare le proprie illazioni con sufficienti elementi probatori.

Orbene, la società si è resa cessionaria del ramo d’azienda dalla ALFA Impianti con contratto a rogito sottoposto alla condizione sospensiva dell’asseverazione della perizia di stima (v. art. 1 del contratto). Intendendo partecipare alla gara per cui è causa, al fine di cautelarsi da eventuali rischi (si pensi alla discrasia tra la data in cui l’evento dedotto in condizione si è avverato e quella della sua pubblicazione nel Registro delle imprese), la controinteressata ha convenuto con la cedente il provvisorio distacco aziendale immediato di n. 18 lavoratori dipendenti: ciò ha consentito alla società di garantirsi in ordine alla piena disponibilità di personale, adeguato alla gestione della commessa, anche durante la pendenza della condizione e nel corso delle operazioni di gara.

Dall’altro, non colgono nel segno le censure incentrate sulla natura giuridica del “distacco”, poiché ciò che conta, nell’analisi dei dati dichiarati, è l’individuazione dell’effettiva dimensione aziendale, a fronte delle diverse fonti (e forme) contrattuali di cui si avvale l’operatore economico per la disponibilità della forza lavoro.

Si ricorda sul punto che, secondo la giurisprudenza, le risorse necessarie all’esecuzione di un appalto possono essere impiegate dall’operatore economico anche tramite ricorso allo strumento del distacco (v. C.d.S., Sez. III, 13 settembre 2017, n. 4336, che ha confermato T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 19 dicembre 2016, n. 1038; cfr., altresì, T.A.R. Marche, Sez. I, 29 ottobre 2018, n. 699). Né la ricorrente ha saputo/potuto indicare una previsione della lex specialis di gara che ostasse al ricorso al distacco, imponendo ai concorrenti di indicare le modalità con cui avrebbero ingaggiato le risorse necessarie per fornire l’esecuzione della prestazione (C.d.S., Sez. III, n. 4336/2017, cit.), ovvero ha invocato la presenza, nel contratto di appalto, di una clausola che imponesse all’operatore di servirsi di propri dipendenti (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 18 maggio 2016, n. 959). In difetto di detti elementi ostativi, vale il principio secondo cui il distacco di manodopera è istituto generalmente applicabile (arg. ex T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 959/2016, cit.).

Ne deriva, in conclusione, che l’aggiudicataria non è incorsa in alcuna dichiarazione non veritiera nel dichiarare una dimensione aziendale da n. 16 a n. 50 unità e che non vi sono elementi per disconoscere l’attendibilità, quanto alla forza lavoro, della relazione tecnica presentata dalla società aggiudicataria, nonché – soprattutto – dell’organigramma funzionale aziendale”.

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it