La funzionalità Comunicazioni del sistema presente sul MEPA è autonomamente sufficiente, o richiede l’impiego di ulteriori mezzi?
Ecco la risposta del Tar Lazio, Roma, sez. ii, 7 dicembre 2017, n. 2817.
“E’, inoltre, infondata la dedotta censura dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 atteso che nelle procedura MEPA ogni comunicazione inerente la procedura, comprese le richieste di chiarimento e le relative comunicazione si effettuano all’interno dell’Area comunicazioni del Sistema presso il quale ogni concorrente elegge domicilio”.
