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Ancora sull’art. 97, c. 2, lett. B) e sul taglio delle ali

Tar Liguria, Genova, sez. I, 12 giugno 2018, n. 535

Qual è la corretta interpretazione dell’art. 97, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016 ai fini del calcolo della soglia di anomalia ed in relazione al taglio delle ali?

In attesa della Plenaria (cfr. questo articolo) ecco come la pensa il Tar Liguria, Genova, sez. I, 12 giugno 2018, n. 535:

il caso in esame va infatti risolto interpretando il punto b) del comma 2 dell’art. 97 vigente, che alla metodologia nota appunto come taglio delle ali giustappone quella in diretta contestazione, che concerne la modalità di determinazione della natura della prima cifra successiva alla virgola del numero che si ottiene facendo la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse;

come è anche ammesso dalla recente cons. Stato 2018/2959 citata dalla memoria da ultimo depositata dal comune di Genova, la normativa non si presta ad un’univoca lettura, sia per le contraddizioni che sono rilevate da questa pronuncia come dalle precedenti decisioni assunte in primo e secondo grado, sia per l’equivocità dell’impiego dell’aggettivo “ammesse” fatto dal legislatore;

il dubbio che permane riguarda allora la considerazione riservata alle offerte che non vengono apprezzate nel procedimento volto alla fissazione della media aritmetica, quello che va appunto condotto operando l’esclusione delle proposte negoziali anomale;

la giurisprudenza più recente ora segnalata, a cui va aggiunta la sentenza del consiglio di Stato 2018/435, considera senza ulteriori dubbi che le offerte escluse dall’operazione prescritta per la formazione della media aritmetica non possono essere recuperate per la successiva formazione della media dei ribassi proposti in contratto;

non ostante le incertezze oggettivamente favorite dalla formulazione delle norme il collegio ritiene di aderire all’orientamento così consolidatosi;

la possibilità di dare una differente lettura alla disciplina non rende infatti implausibile la tesi fatta propria dal giudice di appello, che trova ormai una confortante ripetizione capace in tal modo di orientare l’attività delle amministrazioni e rendere più certo l’ordinamento settoriale all’interno del quale si muovono rilevanti interessi pubblici e privati”

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it