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L’art. 77 sulla commissione giudicatrice si applica nei contratti sotto soglia?

Tar Lazio, Latina, sez. I, 09 giugno 2018, n. 339

L’art. 77 sulla commissione giudicatrice si applica nei contratti sotto soglia?

Secondo il Tar Lazio, Latina, sez. I, 09 giugno 2018, n. 339 la risposta è negativa. Ma poi corregge il tiro. Sostanzialmente quasi tutti i precetti espressi dall’art. 77 si traducono in principi generali, certamente applicabili anche agli appalti sotto soglia ed ai contratti “esclusi”.

“Anche l’ulteriore censura relativa alla lamentata incompetenza dei membri della commissione è infondata, dovendosi ritenere, anzitutto, che l’articolo 77 d.lgs. n. 50/16 non è applicabile nella fattispecie, venendo in rilievo un contratto “sotto soglia”.

“Va poi rilevato che, anche a prescindere dal carattere di contratto sotto soglia dell’affidamento all’esame (rilievo al quale potrebbe opporsi che l’incompatibilità invocata è questione di “trasparenza” al rispetto del cui principio sono soggetti anche i contratti sotto soglia), l’articolo 77 è stato modificato (la nuova formulazione è in vigore dal 20 maggio 2017), nel senso di non escludere a priori la partecipazione del r.u.p. alle commissioni di gara (“la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”); nella fattispecie, se si considera la modestia dell’affidamento e soprattutto la circostanza che la stazione appaltante è un istituto di istruzione nel cui organico deve supporsi non esista personale amministrativo che abbia una particolare specializzazione in materia di gare, la partecipazione alla commissione del Dirigente scolastico che ha anche assunto la veste di r.u.p. non può essere considerata illegittima, apparendo ragionevolmente giustificata“.

L’odierno collegio poi precisa:

Il motivo di doglianza sulla mancata verbalizzazione del contenuto delle offerte appare superabile in punto di interesse, giacché la sottoscrizione, per presa visione, dei rappresentanti delle due cooperative concorrenti apposta in calce alle offerte in gara palesa la loro conoscenza delle stesse.

La censura relativa al mancato rispetto del termine minimo di ricezione delle offerte deve essere parimenti respinta, dovendosi ritenere legittima la scelta operata dalla stazione appaltante di ridurre i termini, tenuto conto delle evidenti ragioni d’urgenza sottese al sollecito espletamento del servizio di assistenza specialistica nei riguardi di studenti affetti da disabilità, in ragione dell’imminente (al momento della gara) inizio dell’anno scolastico“.

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it