Il Tar Sicilia, Catania, sez. I, 06 aprile 2018, n. 712 sui corretti presupposti per comminare un esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, del Codice.
“Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera “c” del D.lgs. n. 50/2016, l’operatore economico è onerato di dichiarare i gravi illeciti professionali e, in particolare, le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che ne hanno causato la risoluzione anticipata, essendo previsto in tale disposizione che “…le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, qualora:…c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione…”.
Come è stato precisato dalla giurisprudenza tale disposizione mira a tutelare il vincolo fiduciario che deve sussistere tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico, consentendo di attribuire rilevanza ad ogni tipologia di illecito che, per la sua gravità, sia in grado di minare l’integrità morale e professionale di quest’ultimo. Il concetto di grave illecito professionale ricomprende, infatti, ogni condotta, collegata all’esercizio dell’attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica sia essa di natura civile, penale o amministrativa. Tra i gravi illeciti espressamente contemplati dalla norma rientrano, infatti, “le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 05/09/2017 n. 4192).
Secondo condivisibile giurisprudenza, inoltre, la ragione di esclusione ex art. 80, comma 5, lettera c), primo periodo, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non è la risoluzione contrattuale in sé, tra l’altro configurata solo come una delle fattispecie possibili, ma la commissione di gravi illeciti professionali che minano l’affidabilità e l’integrità del concorrente, dalla norma individuati come significative carenze di esecuzione di un precedente contratto pubblico.
Pertanto, a rilevare non è un atto giuridico, quale la decisione autoritativa di risoluzione, né le vicende a questa connesse – ipotesi transattive o successivi affidamenti – ma il fatto giuridico dell’inadempimento significativo, rispetto al quale l’effetto solutorio si limita a qualificarne la gravità, ponendosi come ragione impeditiva della prosecuzione di quello specifico rapporto contrattuale (T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 12-10-2017, n. 4781).
Orbene, nel caso di specie, con riferimento alla Siram non è ravvisabile la commissione di gravi illeciti professionali tali da metterne in discussione l’affidabilità e l’integrità atteso che i casi segnalati non attengono ad alcuna risoluzione del contratto ma hanno ad oggetto l’applicazione di penali di modesta entità (10.000 – 12.000 €), il che esclude che siano state omesse indicazioni rilevanti ex art. 80, co. 5 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, come del resto ritenuto da questa Sezione (cfr. sentenza n. 1118 del 22/05/2017)”.
