Sulla legittimità della formula inversamente proporzionale (la classica formula che rapporta i prezzi e non i ribassi percentuali) si esprime positivamente il Tar Toscana, Firenze, sez. III, 05 aprile 2018, n. 478.
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“A tal riguardo, va osservato che “nelle gare pubbliche la formula, da utilizzare per la valutazione dell’offerta economica, può essere scelta discrezionalmente dalla Pubblica amministrazione sia nella definizione dei criteri, da utilizzare quale riferimento per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sia nella individuazione delle formule matematiche da usare per l’attribuzione del punteggio” (T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, 7.8.2017, n. 2639) e, in ogni caso la formula proporzionale inversa ha pari dignità logico – giuridica di quella diretta, pure per le offerte tecniche, ai fini della ripartizione dei punteggi, e non lede né la par condicio, né la trasparenza e il buon andamento dell’azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 giugno 2012 n. 3781).
