Come si interpreta l’art. 83, comma 5, secondo il quale “Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell’appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso”?
Una delle tante norme scritte male…
Noi non ci fidiamo del Tar Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 02 febbraio 2017, n. 297…
Il caso
L’appalto prevedeva un importo stimato complessivo pari a euro 1.110.000,00 ed una durata di tre anni.
Il bando di gara prevedeva un requisito connesso al fatturato minimo annuo, per gli ultimi tre esercizi, pari o superiore al valore stimato del presente appalto.
La decisione
Il Collegio ritiene che l’importo del fatturato minimo annuo posto come requisito “non violi la norma citata, in quanto la previsione del bando e la stessa ratio della norma devono essere intesi come diretti a prevedere un requisito quantitativo combinato con quello temporale. La norma può senz’altro ritenersi violata nell’ipotesi in cui il bando preveda un fatturato annuale superiore al doppio del valore stimato dell’appalto con riferimento allo stesso periodo di tempo, ad esempio con riferimento allo stesso anno, ma non nell’ipotesi in cui si richieda un fatturato rientrante nel citato limite per più anni. La norma in sostanza è diretta a incidere sul profilo quantitativo per un’unica unità di tempo, mentre non è diretta a incidere sui bandi che prevedano un dato parametro quantitativo per più unità di tempo.
Il nostro parere
Come già qui avevamo avuto modo di segnalare non siamo d’accordo con questa tesi.
L’inciso “calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso” è stato introdotto dal correttivo, ci pare, proprio in un’ottica di favor partecipationis, e per limitare proprio quell’interpretazione che è fornita oggi dalla sentenza in commento.
Se acconsentissimo alla lettura dell’odierno Tar si giungerebbe (post correttivo irragionevolmente) a ritenere legittima una richiesta di fatturato sul triennio di oltre 6.000.000,00, pari a sei volte il valore stimato della gara.
E se un appalto durasse 20 anni? Chiedo per un anno quanto consento di ottenere, appunto, in 20 anni?
L’interpretazione del Tar calabrese sgancia e non relaziona la dicotomia valore/durata, determinando una solare violazione del principio di proporzionalità.
Del resto era pacifica la costruzione giurisprudenziale che riteneva non incongrua né limitativa dell’accesso alla gara la richiesta di un fatturato, nel triennio pregresso, sino al doppio dell’importo posto a base della stessa (ex multis Cons. Stato 4425/2015), ravvisando a contraris l’illogicità di un importo superiore.
A nostro avviso il fatturato minimo annuo richiesto, “relazionato alla durata dell’appalto”, non avrebbe potuto superare nel caso di specie l’importo di € 746.000,00 circa.
Detta interpretazione:
- è coerente con le previsioni della Direttiva appalti 2014/24/UE, la quale nel considerando 83, specifica che i “Requisiti eccessivamente severi relativi alla capacità economica e finanziaria spesso costituiscono un ostacolo ingiustificato alla partecipazione delle PMI agli appalti pubblici. Eventuali requisiti dovrebbero essere attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto. In particolare, le amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero essere autorizzate a esigere che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo che sia sproporzionato rispetto all’oggetto dell’appalto; il requisito non dovrebbe di norma superare, al massimo, il doppio del valore stimato dell’appalto”.
- è coerente con la novella introdotta dal correttivo, la quale ha specificamente innovato un iniziale recepimento letterale dell’art. 58 della Direttiva 2014/24/UE, come chiara limitazione pro concorrenziale certamente ammessa dal diritto europeo.
