Le riduzioni della garanzia provvisoria previste dall’art. 93 comma 7° del D.Lgs. n. 50/2016 si cumulano o vanno poste in rapporto tra loro?
Il supremo consesso della Regione Sicilia riforma la pessima sentenza del T.A.R. SICILIA, PALERMO, SEZIONE III n. 1229/2017, addivenendo a risultati che apparivano ovvi già prima del correttivo…
Per il giudice di prime cure “le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7° del D.Lgs. n. 50/2016 si cumulano, e non vanno poste in rapporto tra loro.
Conseguentemente, poiché la ricorrente può beneficiare sia della riduzione del 50% che di quella del 20%, l’importo della cauzione provvisoria si riduce al 30% di quello che sarebbe stato in via ordinaria, e la misura della garanzia provvisoria presentata risulta pertanto conforme a quanto previsto per legge”.
Il CGARS, 31 gennaio 2018, n. 48 osserva invece correttamente che la “riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente dato che, altrimenti opinando ( e cioè sommando preliminarmente tra loro gli abbattimenti percentuali previsti per ciascuna causa di riduzione), si perverrebbe a determinare in misura eccessivamente ridotta ed inadeguata la garanzia dell’offerta, sì da frustrarne la sua funzione primaria;
considerato che in tal senso interpretativo depone altresì la modifica normativa recata, alla disposizione in parola, dall’art. 59, comma 1, lett. e) nn. 1 e 2 del d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 ( secondo cui in caso di cumulo la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente) dovendosi riconoscere a tale modifica legislativa carattere interpretativo e non innovativo stante l’identico contenuto letterale della restante parte della disposizione e la esclusiva finalità di fugare, nei sensi anzidetti, i dubbi interpretativi insorti sul vecchio testo normativo”.
