la stima del fatturato di una concessione di servizi può essere evitata dall’Amministrazione, quando si tratta di una gara indetta per la prima volta e la stazione appaltante non è in possesso del dato del fatturato?
Risposta purtroppo solo parziale arriva dal Consiglio di Stato, sez. III, 11 gennaio 2018, n. 127 che contraddice la sentenza del T.A.R. per la EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA – SEZIONE SECONDA, n. 699/2016, non condividendo la tesi secondo la quale la stima del fatturato può essere evitata quando si tratta di una gara indetta per la prima volta e la p.a. non è in possesso del dato del fatturato (secondo l’appellata, infatti, i relativi dati non vengono rilevati direttamente dall’Amministrazione, ma gli unici soggetti che ne sono a conoscenza sono semmai i gestori uscenti, in altre parole, nella specie, non è pensabile alcuna forma di monitoraggio diretto da parte dell’Amministrazione). In questo caso, secondo il T.A.R. sarebbe sufficiente la mera indicazione di elementi puntuali circa il bacino potenziale d’utenza.
“Sul punto, la sentenza non appare condivisibile e, nel caso di specie, non appare comunque ravvisabile alcuna ragione per derogare al principio della necessaria indicazione della stima del fatturato generato dalla concessione nei termini già illustrati.
In primo luogo, nella specie, non pare trattarsi di gara indetta per la prima volta in assoluto, ciò anche perché, in base a quanto risulta dagli atti, la concedente ha richiesto ed ottenuto dai gestori uscenti i dati del fatturato da loro realizzato, sulla base dei quali poteva, quindi, senz’altro elaborare la stima. Il fatto che questi dati (fatturato storico) sono, a parere della stazione appaltante, inattendibili / da essa non verificabili e non “attestabili” appare invece irrilevante, in quanto una stima è e può essere sempre soltanto approssimativa, in quanto proiettata verso il futuro, e la stessa non contiene mai dati certi ed incontrovertibili. In ogni modo, va aggiunto, poi, che è proprio la stazione appaltante, in quanto soggetto “interno”, che può attingere a informazioni diverse e ulteriori che certamente rientrano nella sua sfera di controllo, e, quindi, può più agevolmente desumere il dato da indicare quale valore della concessione, il quale non può sicuramente ridursi al solo fatturato del precedente gestore e la cui quantificazione non può di certo nemmeno considerarsi non fattibile per il solo fatto che, nel nuovo capitolato, l’Amministrazione ha asseritamente modificato la struttura dei prezzi rispetto a quella del servizio precedente.
Pare doversi concludere, quindi, che l’indicazione del presumibile fatturato totale generato dalla concessione non possa essere soggetto a deroga, in quanto, nella specie, all’evidenza, si è in presenza non di una impossibilità assoluta di procedere alla stima del fatturato, bensì eventualmente di una mera difficoltà operativa dell’amministrazione in ordine all’elaborazione dei dati ottenuti dai precedenti gestori in uno con le ulteriori informazioni di cui l’Amministrazione è in possesso.
Ne segue, per le vedute ragioni, l’illegittimità della lex specialis sotto i profili sinora illustrati, per cui la stessa va quindi annullata nella parte de qua.
