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Sopralluogo a pena di esclusione

Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 15 dicembre 2017, n. 5911

È da ritenersi legittima la clausola della lex specialis che preveda l’effettuazione del sopralluogo a pena di esclusione? Ed in caso di RTI chi deve lo deve effettuare?

Risposte ai questi arrivano dal Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 15 dicembre 2017, n. 5911:

“Occorre preliminarmente rilevare che, come evidenziato dalla condivisibile giurisprudenza, pur in assenza di disposizioni specifiche al riguardo nel nuovo Codice degli Appalti, l’art. 79, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, nel disciplinare i termini per la presentazione delle offerte di gara, prevede espressamente “2. Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi….”, così confermando la generale possibilità di prescrivere il sopralluogo negli atti di gara e, anzi, estendendone la portata applicativa rispetto al precedente assetto normativo (art. 106 d.P.R. n. 207/2010), dal momento che il citato art. 79 è applicabile indistintamente tanto ai lavori quanto ai servizi (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III, 12 aprile 2017 n. 4480 cit.)”.

La disciplina di gara prevedeva che:

  • Il sopralluogo sul sito dell’impianto oggetto del presente servizio di gestione e manutenzione è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.”;
  • In caso di raggruppamento temporaneo il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati purché munito delle delega di tutti detti operatori.

Passando ad analizzare la fattispecie oggetto di gravame alla luce della suddetta previsione normativa e della lex specialis di gara, dalla documentazione prodotta dalla costituenda A.T.I., e specificatamente dal certificato di presa visione rilasciato dal Responsabile del Procedimento, emerge che, come prospettato dalla ricorrente incidentale, il sopralluogo è stato effettuato in via esclusiva dalla Ditta A a mezzo del proprio legale rappresentante.

Considerato che la gara per cui è causa concerne l’affidamento del “Servizio di gestione, conduzione e manutenzione dell’impianto di depurazione e che la costituenda A.T.I. ricorrente ha individuato nella propria offerta la ditta B quale esecutrice del servizio di “raccolta e trasporto rifiuti”, quest’ultima, dovendo provvedere alla gestione del servizio, avrebbe dovuto effettuare il sopralluogo necessario per la conoscenza dello stato dei luoghi prima di formulare la propria offerta, o, quantomeno, avrebbe dovuto delegare in merito il rappresentante legale della ditta A come espressamente previsto dal disciplinare di gara.

Al riguardo, in casi analoghi, la giurisprudenza ha chiarito che l’obbligo di eseguire il sopralluogo posto a carico dei soggetti partecipanti non può che riferirsi a ciascun concorrente che costituirà il RTI e l’attestato di sopralluogo, la cui mancanza determina l’esclusione dalla gara, deve riferirsi a tutte le imprese partecipanti (cfr. T.A.R. Molise, Sez. I, 24 novembre 2016, n. 486, Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 ottobre 2015, n. 4778, Sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 744).

Per comodità si riporta l’estratto della relazione al bando tipo Anac n. 1/2017 (il quale invero ritiene sufficiente l’effettuazione a cura di uno dei soggetti raggruppati, ed anche senza specifica delega) che chiarisce diversi aspetti interessanti in ordine alle concrete modalità di effettuazione del sopralluogo.

14. Sopralluogo (art. 11 Disciplinare)

La Stazione appaltante può prescrivere l’effettuazione del sopralluogo a pena di esclusione, qualora l’oggetto del contratto abbia una stretta e diretta relazione con le strutture edilizie (Determinazione del 10 ottobre 2012, n. 4). In linea con tale orientamento, il Disciplinare attribuisce alla stazione appaltante la facoltà di prevedere o meno l’obbligatorietà del sopralluogo.

Il modello individua una serie di elementi che devono essere disciplinati per un corretto svolgimento delle relative operazioni (ad esempio, i luoghi oggetto del sopralluogo, gli orari, ecc.). Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale, procuratore o da un direttore tecnico del concorrente o da soggetto diverso munito di delega. In un’ottica di semplificazione, al fine di rendere tale adempimento più rispondente alle esigenze organizzative rappresentate dagli operatori economici, si ritiene che il soggetto munito di delega non debba essere necessariamente un dipendente dell’operatore economico. Al fine di garantire l’anonimato tra i soggetti che partecipano alla procedura, il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.

In ordine alle modalità di svolgimento del sopralluogo, si evidenzia che rientra nella discrezionalità della stazione appaltante fissare la calendarizzazione del sopralluogo, dovendo la stessa poter organizzare la propria attività in modo da non distogliere i propri dipendenti dalle normali attività per periodi di tempo imprecisati. Al riguardo, tuttavia si ritiene opportuno segnalare che tale calendarizzazione dovrà essere effettuata nel rispetto della par condicio e dell’anonimato dei partecipanti. Ciò che, di norma, porta ad escludere l’ammissibilità di sopralluoghi collettivi, salvo che gli stessi siano necessitati da un altissimo numero di richieste di sopralluogo e dalla correlativa impossibilità di rispettare i termini previsti per l’effettuazione del medesimo.

Inoltre, dovrà contemperare, da un lato, l’esigenza di garantire la massima partecipazione alla gara, evitando di fissare date di sopralluogo troppo vicine alla data di pubblicazione del bando (ciò che potrebbe costituire una violazione del principio di proporzionalità); dall’altro, l’esigenza di garantire un lasso di tempo dopo lo svolgimento del sopralluogo che possa considerarsi congruo per la formulazione dell’offerta, evitando di fissare date troppo vicine al termine finale per la presentazione dell’offerta. Ad ogni modo, si raccomanda di tener conto dell’adempimento richiesto ai fini della fissazione del termine per la presentazione della domanda.

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it