La ricorrente ha chiesto alla stazione appaltante un appuntamento per l’esecuzione di un sopralluogo (necessaria a pena di esclusione), ma la stazione appaltante ha negato la possibilità di procedere al sopralluogo, adducendo che la relativa richiesta è stata presentata successivamente alla scadenza del termine stabilito dal disciplinare di gara.
Viene impugnata la nota di diniego.
Tar Liguria, Sez. I, 23/10/2024, n. 687 accoglie il ricorso:
L’unico motivo posto a fondamento del ricorso è fondato, in quanto la previsione, ai fini della richiesta di appuntamento per l’esecuzione di un sopralluogo, di un termine da rispettare a pena di esclusione risulta in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la cui violazione è causa di nullità rilevabile d’ufficio (art. 10, co. 2). Né, d’altra parte, l’art. 92 del d.lgs. n. 36/2023 (espressamente menzionato dall’art. 16 del disciplinare di gara a fondamento della prevista esclusione conseguente alla mancata esecuzione del sopralluogo) può venire in rilievo per giustificare la suddetta previsione del disciplinare, dal momento che l’art. 92 si limita ad imporre alle stazioni appaltanti di tenere conto, nello stabilire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte, del tempo necessario per eseguire il sopralluogo, senza comminare l’esclusione a fronte del mancato rispetto di un termine per la relativa richiesta di appuntamento.
Ne consegue l’annullamento dell’impugnata nota con cui la stazione appaltante, in virtù del combinato disposto degli artt. 3 e 16 del disciplinare, ha negato all’operatore ricorrente la possibilità di eseguire il sopralluogo.
Detto provvedimento, peraltro, sarebbe comunque illegittimo anche laddove le disposizioni del disciplinare sopra menzionate fossero interpretate nel senso della natura ordinatoria del termine per chiedere l’appuntamento; ciò proprio in ragione del fatto che la possibilità di eseguire il sopralluogo è stata negata in quanto la relativa richiesta è stata ritenuta tardiva rispetto ad un termine in ipotesi non perentorio e in assenza di qualsivoglia motivazione in ordine all’impossibilità di eseguire utilmente il sopralluogo anche successivamente alla scadenza del termine stesso.
L’accoglimento del ricorso comporta, dunque, la declaratoria di nullità dell’art. 16 del disciplinare di gara (nei limiti sopra esposti) e l’annullamento del provvedimento impugnato.