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Contratti esclusi: legittimo l’obbligo imposto dall’ANAC di acquisire il CIG. E per quelli estranei?

T.A.R. Lazio, I Quater, 22 maggio 2025, n. 9825; T.A.R. Lazio, I Quater, 22 maggio 2025, n. 9860

Legittima la delibera A.n.a.c. n. 584 del 19 dicembre 2023 nella parte in cui prevede l’imposizione degli obblighi informativi, nonché l’obbligo di acquisire il cig e di pagare il relativo contributo anche con riferimento:

  1. agli “appalti radiotelevisivi” e ai “contratti esclusi” di cui al Codice dei contratti pubblici (T.A.R. Lazio, I Quater, 22 maggio 2025, n. 9825).
  2. ai servizi legali esclusi dall’applicazione del Codice (T.A.R. Lazio, I Quater, 22 maggio 2025, n. 9860).

Rinviando alla lettura delle pronunce, è d’interesse segnalare come il Collegio abbia ritenuto “che le impugnate delibere non impongano oneri sproporzionati, in contrasto con i principi di economicità ed efficacia né con la normativa speciale di settore, estendendo taluni degli adempimenti previsti per i settori ordinari alle fattispecie escluse, ma non a quelle estranee” (9825/2025).

Sul punto qualche RUP, anche nei settori non esclusi, avrebbe qualcosa da ridire… Ma bene, almeno i contratti estranei non vanno ciggati, ed eventuali previsioni in tal senso nelle delibere Anac sarebbero illegittime.

Peccato che la sentenza gemella (9860/2025) dica, in parziale contraddizione, che per i contratti esclusi “è stata prevista una modalità semplificata di acquisizione del CIG, che non comporta maggiori appesantimenti burocratici rispetto al passato. Anzi, detta modalità rappresenta il livello minimo di accesso all’ecosistema digitale dei contratti pubblici, utilizzato anche per i contratti estranei all’applicazione del Codice (come le convenzioni con organizzazioni di volontariato) e per i contratti di importo inferiore a 5.000 euro. Le modalità adottate appaiono, quindi, pienamente rispettose della specialità degli affidamenti e proporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti”.

Il dubbio rimane: è legittima la delibera A.n.a.c. n. 584 del 19 dicembre 2023, nella parte in cui prevede l’obbligo di acquisire i CIG anche per talune fattispecie estranee?

D’interesse è altresì l’esegesi del Collegio in ordine alla “differenza tra i “contratti esclusi” e i “contratti estranei” al detto Codice: i primi sono menzionati dalla normativa codicistica come contratti aventi a oggetto forniture o servizi particolari, per i quali si applica una procedura di affidamento semplificata e derogatoria. I secondi sono invece contratti della P.A. non sottoposti in alcun modo alle regole generali del Codice dei contratti pubblici. L’esclusione riguarda, dunque, la “procedura di evidenza pubblica” ma non la “natura pubblica” del contratto stipulato. Ciò in quanto non si deve confondere la tipologia e la natura dei contratti con la procedura di scelta del contraente. In altre parole, quale che sia la procedura adottata per l’individuazione del contraente (evidenza pubblica o affidamento diretto), il contratto successivamente stipulato va, comunque, considerato alla stregua di un appalto pubblico”.

 

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it