La ricorrente contesta la propria esclusione per aver presentato un’autocertificazione (giudicata insufficiente), in luogo della allegazione degli attestati di formazione specifica dei tecnici destinati a operare all’interno dell’Azienda.
In effetti l’autocertificazione non era accoglibile, anche secondo Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 22/05/2025, n. 556:
4.2. Le censure nel loro complesso sono infondate.
4.3.1. La legge di gara non impedisce, né avrebbe potuto farlo trattandosi di una facoltà prevista dalla legge, di far ricorso in offerta all’autocertificazione, in luogo della allegazione degli attestati di formazione specifica dei tecnici destinati a operare all’interno dell’Azienda, fatto salvo ovviamente il potere dell’Amministrazione di verifica della veridicità delle autodichiarazioni rese.
Il punto è che la dichiarazione contenuta nell’offerta di xxx S.r.l. per cui “Tutti gli operatori hanno seguito corsi di formazione relativi a UNI EN 482:2021 e UNI EN 689:2019”, non è idonea a soddisfare il requisito minimo stabilito a pena di esclusione dall’articolo 16 del Disciplinare di gara dell’allegazione dei relativi attestati: e ciò per un duplice ordine di ragioni.
4.3.2. Dal punto di vista soggettivo, la dichiarazione è stata resa dalla società xxx S.r.l. e non dai singoli operatori destinati a operare in Azienda.
Ora, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera n, D.P.R. n. 445/2000, la qualifica professionale posseduta, il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dall’interessato.
È vero che a mente dell’articolo 47 D.P.R. n. 445/2000 è possibile per l’interessato rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernete stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza; tuttavia, tale facoltà, per espressa previsione normativa, non può essere esercitata con riguardo a stati, qualità personali e fatti elencati all’articolo 46 D.P.R. n. 445/2000.
4.3.3. Dal punto di vista oggettivo, poi, la dichiarazione non individua nominativamente i soggetti ai quali si riferisce (i.e. i tecnici qualificati), ma è del tutto generica, impedendo in tal modo qualsivoglia tipo di controllo da parte dell’Amministrazione in ordine alla veridicità del suo contenuto. Il che non consente di qualificarla come dichiarazione sostitutiva.
4.3.4. In conclusione, l’offerta di xxx S.r.l. era priva di un elemento qualificato come essenziale dalla legge di gara, di talché altro non poteva fare la stazione appaltante che escluderla.
