Un’offerta che può prestarsi a lettura poco univoca da parte dei membri della Commissione merita di essere esclusa? Buffa vicenda che strappa un sorriso…
Il Consiglio di Stato, Sez. V, 22 novembre 2017, n. 5445 riforma la sentenza di un TAR troppo zelante riconducendo nell’alveo di mero errore materiale quanto invece ritenuto dal TAR stesso come tamquam non esset, ovvero come offerta inesistente, stante la assoluta e incontestabile indecifrabilità, inintelligibilità ed oscurità della volontà espressa dall’offerente, con la conseguenza che la Stazione appaltante avrebbe dovuto procedere all’esclusione, poiché carenza non sanabile mediante il soccorso istruttorio.
Il Consiglio di Stato rileva come, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, “la Commissione giudicatrice fosse pervenuta ad un’autonoma valutazione soggettiva circa la leggibilità dell’offerta economica e che tale valutazione sia corretta ed esente dai vizi riscontrati nella decisione di primo grado: ciò anche in ragione di quanto provato dall’appellante mediante la consulenza grafologica di parte, nella quale si dimostra in modo puntuale come la dicitura contenuta nell’offerta economica corrisponda a “undicipercentovirgolasessanta” e sia, pertanto, identico al ribasso percentuale espresso in numeri. La Commissione non aveva, difatti, espresso un giudizio di totale ed oggettiva incomprensibilità del ribasso percentuale espresso in lettere, bensì aveva riscontrato esclusivamente una scarsa intellegibilità e poca chiarezza della grafia, superabile e di fatto superata con una più attenta lettura del manoscritto, in tal modo ricostruendo la volontà chiaramente espressa dall’offerente, senza alcuna necessità di eterointegrazione della medesima: e ciò ha fatto sulla base dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e di prevalenza della sostanza sulla forma, costituendo il profilo in questione mero vizio formale.
In applicazione dei medesimi principi sopra richiamati, deve altresì ritenersi, contrariamente all’interpretazione fornita sul punto dalla sentenza appellata, che l’inversione dei lemmi “virgola sessanta per cento”, effettuata dalla Commissione, in luogo della dicitura riportata dall’offerente “undici per cento virgola sessanta” sia riconducibile ad un’ipotesi di mera correzione di errore materiale, e non integri un caso di soccorso istruttorio volto ad un’inammissibile integrazione dell’offerta economica indeterminata“.
