L’omessa indicazione nel bando dei costi interferenziali è d’immediata lesività? Determina l’illegittimità dell’intera procedura?
Risposta affermativa ad entrambe le domande arriva dal Tar Veneto, Venezia, Sez. I, 22 novembre 2017, n. 1042 secondo la quale “la mancata indicazione dei costi della sicurezza cd. da interferenza – che, ove sussistente, onera all’immediata impugnazione della stessa lex specialis, giacché si tratta di omissione che non consente l’utile presentazione dell’offerta e, per l’effetto, è sostanzialmente impeditiva della partecipazione (cfr., ex multis, T.A.R. Toscana, Sez. I, 13 gennaio 2015, n. 54; T.A.R. Liguria, Sez. II, 28 novembre 2013, n. 1449)”.
Nel caso di specie, tuttavia, la censura è infondata in fatto.
Negli appalti di servizi, infatti, i costi per la sicurezza cd. da interferenza (e cioè quelli che servono a eliminare i rischi da interferenza, intesa come contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore, o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti; costi non assoggettati a ribasso) vengono quantificati a monte dalla stazione appaltante nel D.U.V.R.I. (Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze) ex art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 (cfr. C.d.S., A.P., 20 marzo 2015, n. 3; T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 29 ottobre 2015, n. 417).
Orbene, nel caso de quo la difesa regionale ha documentato che i lotti in cui è suddiviso l’appalto presentano ciascuno un D.U.V.R.I., pubblicato nel sito istituzionale della stazione appaltante, che reca l’indicazione dei costi della sicurezza cd. da interferenza (v. i foliari nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della Regione Veneto, datati tutti 15 maggio 2017).Se ne evince che il secondo motivo è destituito di fondamento“.
