Vi è l’obbligo di immediata impugnazione di quei criteri ritenuti illegittimi?
Risposta negativa arriva dalla sentenza Tar Toscana, Firenze, Sez. I, 15 novembre 2017, n. 1392, la quale sostiene che a “fronte di una clausola ritenuta illegittima della lex specialis di gara, ma non impeditiva della partecipazione, il concorrente non è ancora titolare di un interesse attuale all’impugnazione, poiché non sa ancora se l’astratta e potenziale illegittimità della predetta clausola si risolverà in un esito negativo della sua partecipazione alla procedura concorsuale e, quindi, in un’effettiva lesione della situazione soggettiva che solo da tale esito può derivare (in questo senso si veda T.a.r. Lombardia – Milano, sez. III, n. 1072/2013, Cons. Stato Sez. V, 03-06-2015, n. 2713, Cons. Stato Sez. V, 16-09-2011, n. 5188, Cons. Stato Sez. III, 10-12-2013, n. 5909 Cons. Stato Sez. VI, 08-02-2016, n. 510).
1.6 Le clausole impugnate non riguardano la scelta del criterio di aggiudicazione (che è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e non quello del prezzo più basso), ma attengono unicamente ai criteri di valutazione delle offerte sotto alcuni profili tecnici ed economici.
1.7 Dette clausole non sono, pertanto, suscettibili di essere qualificate come clausole “escludenti” e, come tali, idonee a legittimare la proposizione del ricorso volto all’annullamento del bando indipendentemente dalla presentazione della domanda di partecipazione“.
