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Iscrizione all’albo dei gestori ambientali

Tar Piemonte, Torino, sez. II, 15 novembre 2017, n. 1226

L’iscrizione all’albo dei gestori ambientali è requisito di partecipazione o condizione d’esecuzione?

Il Tar Piemonte, Torino, sez. II, 15 novembre 2017, n. 1226 richiama la pacifica giurisprudenza secondo la quale l’iscrizione rappresenta requisito di partecipazione, in difetto del quale l’offerente deve essere escluso dalla procedura di gara.

“Con la sentenza n. 1825 del 19 aprile 2017 il Consiglio di Stato, sez. V, ha affermato, in relazione ad un appalto avente ad oggetto lavori di bonifica ambientale:

è la particolare caratterizzazione dell’oggetto dell’appalto (lavori di bonifica ambientale) che di suo ragionevolmente impone, per la partecipazione alla gara, lo speciale requisito soggettivo dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali per adeguata categoria e classe. È invero conforme all’immanente principio di ragionevolezza e di proporzionalità – in specie, quanto a necessarietà e adeguatezza – la presenza soggettiva di siffatto requisito per poter concorrere alla a una siffatta gara, funzionale all’espletamento di un servizio particolare che per sua natura non può prescindere da una corrispondente e adeguata caratterizzazione dei concorrenti.

Vero è che l’art. 212, comma 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. codice dell’ambiente) afferma che «L’iscrizione all’Albo [nazionale gestori ambientali] è requisito per lo svolgimento delle attività, ecc.». Ma si tratta di previsione di un settore che disciplina la materia sostanziale della protezione ambientale e che, se integrata alle previsioni dello specifico settore dei contratti pubblici, risulta minus dicere quam volere: è infatti solo l’ordinamento delle pubbliche commesse a specificare di suo quali debbano essere i requisiti soggettivi pertinenti per la partecipazione a gara.

Trattasi perciò di un requisito speciale di idoneità professionale, in ipotesi da vagliare ai sensi dell’art. 39 d.lgs. n. 163 del 2006; e che, comunque, va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non già al mero momento di assumere il servizio, allora ottenuto – e sempre che poi possa essere ottenuto – dopo aver partecipato con sperato successo alla competizione pur senza aver ancora questa certificata professionalità. Merita dunque conferma l’assunto per cui i bandi di gara aventi ad oggetto lavori di bonifica ambientale implicano l’esistenza dell’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali per adeguata categoria e classe quale requisito di partecipazione”.

Tali principi sono stati ribaditi dalla medesima Sezione del Consiglio di Stato nella ancor più recente sentenza n. 3679 del 26 luglio 2017 e ad essi si è adeguata anche l’ANAC nell’adunanza del 27 luglio 2017, in cui “ha deliberato di modificare la propria posizione interpretativa e ritenere, pertanto, che il requisito di iscrizione all’albo dei gestori ambientali richiesto nelle gare di affidamento dei contratti pubblici sia un requisito di partecipazione e non di esecuzione”. Non può essere richiamata, in senso contrario, la sentenza della Sezione Quinta del Consiglio di Stato n. 3303 del 5 luglio 2017, in cui si legge che la fattispecie in quel caso esaminata “appare contenutisticamente bene diversa da quella cui si riferisce il precedente di questa Sezione 19 aprile 2017, n. 1825”.

5.3) Il Collegio ritiene condivisibile l’orientamento giurisprudenziale di cui sopra. Ne consegue che CEVIG s.r.l., non essendo in possesso del requisito di cui si tratta, non poteva partecipare alla gara in questione, né tantomeno aggiudicarsela. E a tale conclusione si deve pervenire pur nella consapevolezza che all’epoca di indizione della gara, in data 12/5/2017, il quadro interpretativo presentava ancora margini di incertezza (con particolare riguardo alla posizione dell’ANAC)”. 

 

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it