La Stazione Appaltante revoca una gara ipotizzato la violazione del principio di riservatezza degli atti, poiché in sede di sopralluogo il gestore uscente è venuto a conoscenza dell’identità di un partecipante.
Insorge l’aggiudicatario che si è visto revocata la commessa.
Il Tar Sicilia, Palermo, Sez. II, 3 novembre 2017, n. 2511 ritiene il che il ricorso sia infondato.
“Invero, in ossequio al principio di segretezza delle offerte (a tutela dell’imparzialità delle operazioni di gara e della par condicio dei concorrenti), l’art. 53, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016, dispone che nelle procedure ristrette o negoziate, gli offerenti non possono conoscere i nominativi dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e di quelli che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime.
Orbene, è evidente che nel caso di specie, posto che nel Capitolato di gara vi era l’obbligo per gli offerenti di effettuare un sopralluogo presso i locali del bar al momento occupati dalla ditta ricorrente, affidataria del servizio, la stessa si è trovata in concreto in condizione di conoscere ancor prima della s.a. e degli altri concorrenti, quali fossero i potenziali offerenti.
Ciò, di fatto, ha determinato una violazione della par condicio, tant’è che con riferimento ad un concorrente, l’altro è stato in grado di procurarsi una visura camerale, recante data anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, così da suffragare la prospettata mancanza dei requisiti di partecipazione.
Ad avviso del Collegio la determina n. 2017/26, del 11/01/2017 è adeguatamente motivata, per relationem, attraverso il richiamo del verbale di gara del 21/12/2016 e della nota del RUP del 5/1/2017, che danno atto delle circostanze in punto di fatto e delle ragioni giuridiche sottese al necessario annullamento degli atti di gara essendo l’interesse pubblico in re ipsa in caso di violazione del principio di segretezza delle offerte, che impone che la tutela si estenda a coprire non solo l’effettiva lesione del bene, ma anche il semplice rischio di pregiudizio al medesimo”.
Si veda tuttavia a tal proposito il contrario e ben più convincente orientamento del Cons. Stato, Sez. III, 6 febbraio 2017, n. 515
