Una ditta seconda graduata nell’ambito di un appalto di servizi lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, poiché a fronte di costi per il personale assolutamente sproporzionati ed abnormi la Stazione Appaltante non ha attivato il procedimento di verifica facoltativa, ex art. 97, co. 6, ultima parte, del Codice dei contratti, non essendo ricorsi i presupposti per la verifica di anomalia “ordinaria” in quanto le offerte delle contendenti hanno ottenuto un punteggio tecnico inferiore a 56 su 70 punti, ovvero inferiore alla soglia dei 4/5 del massimo attribuibile.
Il Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 27 ottobre 2017, n 2048, respinge il ricorso, sostenendo che “la scelta di sottoporre l’offerta a verifica facoltativa di anomalia, ai sensi dell’art. 97, co. 6 citato, sia rimessa all’ampia discrezionalità della stazione appaltante, che la dispone soltanto laddove “in base ad elementi specifici” l’offerta “appaia anormalmente bassa”. Si tratta, quindi, di valutazione ampiamente discrezionale, che non richiede un’espressa motivazione e che risulta sindacabile soltanto in caso di macroscopica irragionevolezza o illogicità (cfr., ex multis, Cons. Stato, III, 3 luglio 2015, n 3329; id., 01/02/2017, n. 438; id., Sez. V, sentenza n. 3372/2016; id., Sez. IV, sentenza n. 3862/2011).
Nella specie, nessuna censura avente le connotazioni predette risulta mossa nei confronti della scelta della stazione appaltante di non procedere a verifica facoltativa di anomalia.
E, invero, le censure che si appuntano sull’esorbitanza del costo del lavoro non dimostrano affatto detta esorbitanza, non avendo riguardo ai costi effettivamente esposti dall’aggiudicataria, ma a dati ipotetici, come il costo orario ricavato dalle Tabelle FIPE o quello quantificato a budget dalla ricorrente, arbitrariamente assunti dall’esponente come parametro di riferimento.
In siffatte evenienze, va senz’altro respinta la richiesta di C.T.U. o verificazione, pure prospettata allo scopo di quantificare il costo del lavoro dell’offerta aggiudicataria, traducendosi le stesse in una inammissibile sostituzione del giudice amministrativo, in una duplice valutazione che la legge riserva in via esclusiva all’Amministrazione. Si allude, in particolare, tanto alla scelta di effettuare o meno la verifica facoltativa, quanto alla valutazione di congruità vera e propria. Su quest’ultima, poi, può solo soggiungersi come non sia allegato in atti alcun elemento da cui possa inferirsi un costo del personale, praticato dall’aggiudicataria, inferiore ai “minimi salariali” di cui all’art. 97, co. 5, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016″.
