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“Milleproroghe” e pagamento dei SAL in deroga.

Riflessioni sul comma 1 bis dell’articolo 13 del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n.183, introdotto in fase di conversione in legge.

Il “milleproroghe”, in fase di conversione,  interviene sull’articolo art. 8 comma 4 del “Decreto semplificazioni”, determinando un aggiornamento dei termini per la redazione degli stati di avanzamento lavori per le opere in corso al 17 luglio del 2020 ( data di entrata in vigore del D.L. 76/2020 successivamente convertito in Legge 120/2020).

Il testo approvato in via definitiva dal Senato il 25 febbraio ( in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale)  è riportato qui di seguito: messddl 2101__358538 .

L’intervento del “milleproroghe”[1] determina un comma 4 lettera a) dell’articolo 8 del “Decreto Semplificazioni” che viene ad essere così modificato:

Articolo 8 comma 4.

Con riferimento ai lavori  in corso di esecuzione  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto :

  a) il direttore dei lavori adotta, in  relazione  alle  lavorazioni effettuate alla medesima data alla  data  del  15  giugno  2021 e  anche  in  deroga  alle  specifiche clausole contrattuali, lo  stato  di  avanzamento  dei  lavori  entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto entro  il  30  giugno  2021.

Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente  e  comunque entro cinque giorni dall’adozione  dello  stato  di  avanzamento.  Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni  dall’emissione  del certificato di cui al secondo periodo nei  limiti  della  disponibilità  finanziaria  della  stazione  appaltante  e compatibilmente  con  le  risorse  annuali  stanziate  per  lo  specifico  intervento  cui  lo  stato  di  avanzamento  dei  lavori  si  riferisce;

Sembra opportuno ricordare come l’articolo 8 comma 4  fosse intervenuto  sui lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto, prevedendo “anche  in  deroga  alle  specifiche clausole contrattuali” la redazione di uno stato di avanzamento entro 15 giorni dal 17 luglio 2020 ( data di entrata in vigore del D.L. 76/2020 ).

Un intervento evidentemente finalizzato, causa la prolungata emergenza sanitaria, a consentire alle stazioni appaltanti di provvedere al pagamento dei lavori effettuati dalle imprese, indipendentemente dal fatto che si fosse raggiunto l’importo minimo previsto in contratto per l’emissione del SAL. Garantendo un sostegno alle imprese e  liquidità alla filiera produttiva.

Per questo il certificato di pagamento, secondo l’originaria stesura, avrebbe dovuto essere emesso contestualmente  e  comunque entro cinque giorni dall’adozione  dello  stato  di  avanzamento, con pagamento da effettuarsi entro quindici giorni  dall’emissione  del certificato.

Il “Decreto Semplificazioni”, comunque, era stato anticipato da altre previsioni susseguitesi nel corso del tumultuoso 2020.

Per l’edilizia scolastica, infatti, era già stato adottato un intervento legislativo finalizzato a consentire il pagamento degli stati di avanzamento lavori anche in deroga ai limiti di contratto durante la fase emergenziale da Covid-19[2].

E l’articolo  103  del D.L. 18/2020 convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27[3], aveva previsto ( ma solo per i lavori privati ) come il committente fosse tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.

Con il “milleproroghe” ( in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ) si interviene sull’articolo 8 comma 4 lettera a) del “Decreto semplificazioni”, ampliando i termini a suo tempo previsti.

Nonostante il testo ( come spesso accade ) non sia di lettura proprio lineare sembra ragionevole affermare che con le modifiche apportate dal “milleproroghe” venga a prolungarsi, per le opere in corso alla data del 17 luglio 2020, un regime “semplificato” per la redazione degli stati di avanzamento lavori, che potranno essere redatti ( per lavori eseguiti fino al 15 giugno 2021) in deroga alle specifiche clausole contrattuali.

L’intento del legislatore sembra essere quello di consentire, stante il perdurare dell’emergenza sanitaria, una gestione flessibile degli appalti di lavori, che evidentemente possono risentire delle molteplici ricadute della pandemia ( ad esempio con sospensioni lavori,  o ritardi nella produzione).

Per cui, in ogni caso, occorre garantire la necessaria liquidità alle imprese, derogando se necessario anche alle specifiche condizioni di contratto. E dunque il Direttore Lavori dovrà redigere  ( per le lavorazioni effettuate fino al 15 giugno 2021)  lo stato di avanzamento lavori entro il 30 giugno 2021.

L’introduzione, per quel che attiene ai tempi di pagamento,  della locuzione “nei  limiti  della  disponibilità  finanziaria  della  stazione  appaltante  e compatibilmente  con  le  risorse  annuali  stanziate  per  lo  specifico  intervento  cui  lo  stato  di  avanzamento  dei  lavori  si  riferisce”, lascia comunque intendere come si debbano rispettare ( doverosamente)  i limiti imposti dai bilanci e dalle disponibilità di cassa delle stazioni appaltanti .

Sebbene la norma sia da connotarsi positivamente, a parere di chi scrive, comunque, va segnalato come l’intervento poteva essere maggiormente incisivo.

L’articolo 8 comma 4 si applica infatti alle opere in corso al 17 luglio 2020 ( l’intervento del “milleproroghe” si innesta sul “Decreto semplificazioni”).

E per quelle che sono state avviate dopo questa data e che, purtroppo, si trovano anch’esse a dover subire gli effetti dell’emergenza da COVID-19 per quale motivo non dovrebbe essere garantita analoga flessibilità nella gestione dei SAL?

Anch’esse cioè potrebbero aver necessità di vedersi garantita un’adeguata liquidità, anche in deroga ai limiti previsti dai contratti d’appalto.

Insomma, forse l’introduzione nel “milleproroghe” di una norma “a tempo” ( sulla falsariga di quanto previsto per l’edilizia scolastica) che, senza riferirsi al “Decreto semplificazioni”, consentisse a tutte le stazioni appaltanti di poter procedere, in casi di forza maggiore debitamente accertati dal RUP, alla redazione di SAL in deroga, poteva starci…   

Siena, 27 febbraio 2021

Roberto Donati


[1] All’articolo 13:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. All’articolo 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “alla medesima data” sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 15 giugno 2021” e le parole: “entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2021”;

b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per lo specifico intervento cui lo stato di avanzamento dei lavori si riferisce” »;

[2] Articolo 232 comma 4 del D.L. 34/2020 ( cosiddetto “Decreto Rilancio”) convertito in Legge 77/2020.  4  Al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell’emergenza gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto.

I termini di cui all’articolo 232 comma 4 sono stati prorogati dall’art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, e, successivamente, dall’art. 19, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 ( Il “milleproroghe” appunto)  al 31 marzo 2021.  In fase di conversione  il termine è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021.

[3] Art.103  comma 2 ter del D.L. 18/2020 convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27: 

Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della proroga di cui al comma 2. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabile del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Gare del Comune di Colle di Val d' Elsa (Si).
Gli scritti qui pubblicati rappresentano opinioni personali che non impegnano in alcun modo l'ente di appartenenza