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Violazione del principio di “ne bis in idem” ( e pagamento delle spese processuali ).

Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 20/01/2021, n.40.

Il precedente ricorso, sulla medesima gara, è stato deciso da T.A.R. Bologna n. 146 del 14 febbraio 2020, che ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. Consiglio di Stato Sez. VI n.6165 del 13.10.2020 ha poi respinto l’appello avverso il primo grado.

Il ricorrente ha comunque impugnato nuovamente :

A) il provvedimento con cui la Stazione appaltante – al termine delle operazione di verifica del possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicataria della gara, ha dichiarato l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva precedentemente adottata;

B) gli esiti e le attività dirette a verificare il possesso dei requisiti di moralità generale e di capacità tecnica in capo all’aggiudicatario, espletate dalla Stazione appaltante ex art. 32 c. 7 D.lgs. n50 del 2016;

C) l’aggiudicazione della procedura ed il provvedimento dirigenziale recante approvazione della proposta di aggiudicazione;

D) l’aggiudicazione, la proposta di aggiudicazione, della graduatoria concorsuale e di tutti gli ulteriori atti e verbali di gara.

Il ricorrente ha poi depositato, in data 17 novembre 2020, nota con la quale dichiara essere venuto meno ogni interesse dello stesso per la prosecuzione del giudizio, con ulteriore richiesta di compensazione delle spese di lite.

La stazione appaltante aderisce, mentre entrambe le imprese controinteressate  resistenti si sono opposte alla compensazione, chiedendo la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, sulla base del principio di “soccombenza virtuale”, stante la ritenuta inammissibilità e comunque infondatezza di tutti i motivi contenuti nell’atto introduttivo della lite.

Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 20/01/2021, n.40, per quanto concerne la posizione delle controinteressate, in applicazione del principio della c.d. “soccombenza virtuale” di cui all’art. 39 c.p.c. – stabilisce che il ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti delle suddette .

Dall’esame del ricorso principale emerge chiaramente la palese inammissibilità dello stesso sotto diversi profili, tra i quali si ritiene abbia carattere dirimente quello – segnalato sia dall’Amministrazione …. sia da ……… – derivante dal fatto che la ricorrente, con il presente autonomo ricorso – ha impugnato principalmente un mero atto consequenziale del procedimento di gara in oggetto, avendo la stessa già impugnato gli atti di gara direttamente lesivi della sua sfera giuridica, tra cui l’aggiudicazione della gara a …………………., con il precedente ricorso, anch’esso depositato presso questo Tribunale, rubricato sub. R.G. n. 927 del 2019. La suddetta controversia è stata decisa da questo T.A.R. con sentenza in forma succintamente motivata ex art. 60 Cod. proc. amm. n. 146 del 14 febbraio 2020, “…a mezzo della quale il Tar Bologna, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quelli incidentali, condannando l’odierno esponente al pagamento delle spese di giudizio.” (v. ricorso principale pag. 4). Secondo quanto riportato dal …….. ricorrente, l’impugnazione degli atti della stessa gara con autonomo ricorso deriva dal fatto che solo in data successiva alla citata sentenza T.A.R. il …………….. ha avuto la possibilità di accedere a determinati atti di gara dai quali esso ha potuto evidenziare ulteriori vizi di legittimità che invalidano la gara in oggetto e che avrebbero dovuto indurre l’Amministrazione ………..appaltante a revocare l’aggiudicazione a …………… a fare subentrare nell’affidamento dell’appalto di lavori il ………. ricorrente.

Il Collegio deve osservare, al riguardo, che tali considerazioni risultano del tutto irrilevanti nel caso di specie, stante che, da un lato, il ………… ricorrente non ha alcun concreto interesse ad annullare (oltretutto con nuovo e autonomo ricorso) l’atto con il quale ……………, nel procedere, con esito favorevole, alla verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicataria, ha unicamente reso efficace, ex art. 32 D.Lgs. n. 50 del 2016, la già valida aggiudicazione dell’appalto di lavori a ………………, risultando detta aggiudicazione definitiva il solo provvedimento immediatamente e concretamente lesivo della sfera giuridica della impresa concorrente odierna ricorrente (v. Cons. Stato sez. V, 23/8/2019 n. 5813). Dall’altro lato, l’avere riprodotto e reiterato, con il presente ricorso, le stesse identiche censure già rassegnate dalla medesima ricorrente avverso gli atti della stessa gara, con il precedente ricorso n. 927 del 2019 (ricorso peraltro già deciso da questo T.A.R. con sentenza n. 146 del 2020), rende quest’ultimo gravame inammissibile anche per palese violazione del principio di ne bis in idem (v. Cons. Stato, sez. III, 24/9/2020 n. 5585).

Il Collegio ritiene pertanto, sulla base delle considerazioni che precedono, di condannare il ………… ricorrente, quale parte virtualmente soccombente ex art. 39 Cod. proc. civ., al pagamento delle spese processuali in favore delle parti resistenti …………… e …………. , con liquidazione delle stesse come indicato in dispositivo.

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabile del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Gare del Comune di Colle di Val d' Elsa (Si).
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