La controversia ha ad oggetto la corretta individuazione del momento in cui va effettuata la c.d. cristallizzazione della soglia di anomalia, in ipotesi di esclusione di uno dei concorrenti intervenuta dopo la fase di ammissione comprensiva del soccorso istruttorio, nell’ambito di una procedura aperta con la previsione dell’inversione procedimentale di cui all’art. 133 c. 8, d.lgs. 50/2016.
Rimandando a questo articolo per la nostra posizione sul tema, con l’odierna pronuncia (Tar Puglia, Bari, I, 21 gennaio 2021, n. 123) il Collegio barese conferma la propria tesi:
nelle ipotesi, come quella in esame, di inversione procedimentale che il principio dell’invarianza della soglia di cui all’art. 95 comma 15 dlgs 50/2016 (che, peraltro, non contiene alcun riferimento espresso all’aggiudicazione definitiva ai fini della intangibilità della graduatoria), debba essere necessariamente interpretato ed applicato nel senso che non possono ammettersi modifiche alla soglia di anomalia allorquando la fase di verifica si sia conclusa con l’esclusione del soggetto individuato come miglior offerente in sede di valutazione preliminare delle offerte.
Si rinvia invece a quest’altro articolo per l’opposta tesi della sezione leccese del TAR Puglia