Il Consiglio di Stato ribadisce i principi in materia di “unico centro decisionale”, stabilendo in particolare come essi rilevino in caso di procedure da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Questa la posizione espressa da Consiglio di Stato, Sez. V, 06/04/2022, n. 2561:
Allo stesso modo, il fatto che si trattasse in specie di una procedura aperta e governata dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e che non prevedesse l’applicazione delle regole di calcolo di cui all’art. 97, comma 2 ss., d.lgs. n. 50 del 2016 stante il numero di concorrenti inferiore a 15 non vale di per sé a dimostrare l’assenza di possibili ragioni di coordinamento fra le imprese e di relativa potenziale utilità per le stesse (e comunque a sterilizzare ex se, in radice, l’applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. m), d.lgs. n. 50 del 2016), atteso che il vulnus alla concorrenza e alla parità di trattamento derivante dalla partecipazione di operatori facenti parte del medesimo centro decisionale può variamente inverarsi e declinarsi, anche in prospettiva spartitoria (considerato peraltro che era prevista nella specie apposita clausola recante vincolo di aggiudicazione) e che, più in generale, la causa escludente ha quale ratio propria quella di tutelare i principi, oltreché direttamente di par condicio e concorrenza, anche di segretezza delle offerte (cfr. Cons. Stato, V, 10 dicembre 2021, n. 8245) oltreché trasparenza della competizione, che di per sé risultano vulnerati in presenza di un unico centro decisionale; in tale prospettiva, come già posto in risalto, la fattispecie escludente di cui all’art. 80, comma 5, lett. m), d.lgs. n. 50 del 2016 si integra al ricorrere di per sé di un unico centro decisionale.