Il Tar Campania, Napoli, Sez. V, 06/10/2017 n. 4689 disaminando la censura relativa alla lamentata violazione e/o erronea applicazione dell’art. 32, comma 9, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con specifico riferimento all’illegittima conclusione del contratto prima del decorso del termine (ivi previsto) di gg. 35 dall’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, riteneva la stessa fondata per la seguente motivazione: “nel caso all’esame, non risulta che la Stazione appaltante abbia, da un lato, comunicato alla odierna società ricorrente il provvedimento di aggiudicazione e, dall’altro, osservato il termine dilatorio, legislativamente previsto.
(…) in data 11.05.2017, tre giorni dopo l’intervenuta aggiudicazione, la (…) stazione appaltante ha inviato (…) la lettera contratto, valevole come proposta contrattuale, che, secondo assunto non contestato, è stata debitamente sottoscritta in pari data. (…) il contratto stipulato (…) risulta, pertanto, inequivocabilmente essere stato concluso in violazione dell’art. 32, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016”.
Peccato che nella sentenza si legga che “parte ricorrente, seconda graduata, impugna, unitamente agli atti presupposti, la deliberazione di affidamento della fornitura (…) adottata dall’Azienda ospedaliera, stazione appaltante, al termine della procedura di gara indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016”.
E allora avrebbe dovuto trovare applicazione il decimo comma, lett. b), ultimo periodo, dell’art. 32 (non modificato nella parte d’interesse dal d.lgs. 56/2017), ai sensi del quale il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b).
Fortunatamente gli effetti della clamorosa svista sono stati contemperati dal successivo richiamo al principio di diritto secondo il quale “la violazione della clausola di Stand still non comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 123, d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.), se l’Amministrazione, per ragioni d’urgenza, omette la fase delle comunicazioni previste dall’art. 79, d.lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti) – ora, art. 76, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 – e procede all’immediata stipula del contratto e all’esecuzione delle relative prestazioni”, ragioni che secondo il Collegio sussistevano nel caso di specie.
Con la medesima sentenza i giudici napoletani hanno poi aderito all’orientamento secondo il quale l’omessa presentazione dell’impegno del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 8, non è suscettibile di soccorso istruttorio. Cliccando qui è possibile accedere ad un approfondimento sulla specifica questione.
