La omessa indicazione delle parti di servizio nell’ambito di un RTI è causa di esclusione dalla procedura?
Risposta affermativa arriva dal Tar Lazio, Roma, sez. III-Ter, 5 ottobre 2018, n. 9789, ma non siamo propriamente d’accordo…
“l’indicazione delle parti del servizio che devono essere eseguite dai singoli operatori economici costituisce infatti un “elemento che attiene all’offerta e non al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara” (la dichiarazione ha infatti a oggetto l’assunzione di un “impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante” in vista dell’eventuale esecuzione del contratto, impegno che, come tale, “non può essere formalizzato in sede di gara, attraverso il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante”; così Cons. Stato, sez. V, 21 giugno 2017, n. 3029; v. anche sez. VI, 21 febbraio 2017, n. 773);
– che, infine, nemmeno può essere valorizzata l’asserita comunicazione al seggio di gara della circostanza dell’inserimento delle dichiarazioni nell’offerta economica, alla luce del condivisibile rilievo della stazione appaltante sull’impossibilità di tener conto del contenuto della busta economica (dovendo le decisioni sul soccorso istruttorio essere effettuate nell’ambito del “perimetro conoscitivo” acquisito al momento dell’assunzione delle decisioni stesse)”.
