Quali sono le conseguenze connesse all’omessa indicazione nel bando di gara del costo della manodopera, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice?
Anche secondo Tar Puglia, sez. III, Bari, 17 luglio 2019, n. 1038 NESSUNA! (cfr. anche questo articolo),
La ricorrente lamenta infatti l’omessa indicazione negli atti di gara, in violazione dell’art. 23 del D.lgs 50/2016, dell’analisi dei costi della manodopera.
Secondo il Collegio, “a prescindere dalla natura dell’appalto in oggetto (di forniture, o misto di forniture e servizi), sia sufficiente considerare che la mancata riproduzione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera nel bando e nel capitolato della gara non ne determina l’illegittimità, in quanto da tale lacuna non deriva l’inoperatività degli obblighi dichiarativi anzidetti, nel senso che gli operatori sono comunque tenuti ad indicare i costi della manodopera in sede di offerta“.
In questi casi, infatti – e, a prescindere dalla dibattuta questione relativa all’ammissibilità del soccorso istruttorio (cfr. Consiglio di Stato Ad. plen., 24/01/2019, n.1)- l’art. 95 comma 10 del D.lgs 50/2016 (con previsione di carattere imperativo), nel prevedere che i costi della manodopera debbano essere indicati nell’offerta, sortisce l’effetto di integrare dall’esterno le previsioni escludenti contenute nel bando e nel capitolato di gara (c.d. effetto di etero-integrazione).
Ciò in quanto l’obbligo di indicare i costi della manodopera risponde all’esigenza di rafforzare gli strumenti di tutela dei lavoratori, di responsabilizzare gli operatori economici e di rendere più agevoli ed efficaci gli strumenti di vigilanza e controllo da parte delle amministrazioni“.