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Omessa indicazione costi manodopera: ora è troppo facile…

Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 16 settembre 2019, n. 1571

La materia del contendere si focalizza sugli effetti derivanti dalla (incontestata) mancata indicazione separata dei costi della manodopera nell’offerta economica da parte dell’aggiudicataria, vexata quaestio che (ora) ben si presta a essere risolta sulla scorta della recente decisione della Corte di Giustizia UE e che il Collegio reputa di affrontare in via prioritaria, in applicazione del principio della ragione più liquida.

Sulla base dei principi ricavabili dalla Corte di giustizia (Sez. IX, 2 maggio 2019, C309/18) Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 16 settembre 2019, n. 1571 addiviene alle seguenti conclusioni.

a) l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente, chiaramente previsto dalla normativa nazionale, e l’esclusione dell’offerta carente di tale indicazione senza possibilità di soccorso istruttorio, sono espressamente richiamati nella documentazione della gara d’appalto, posto che – proprio come nel caso sottoposto allo scrutinio della Corte di Giustizia – l’art. 17 del Disciplinare della gara di che trattasi dispone che “Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.”.

b) Nel caso di specie non ricorre il caso, datosi nella fattispecie esaminata dalla Corte, in cui “il capitolato d’oneri relativo alla medesima gara d’appalto precisava che gli offerenti non potevano presentare alcun documento che non fosse stato specificamente richiesto dall’amministrazione aggiudicatrice”;

c) non è possibile affermare che “agli offerenti fosse in effetti materialmente impossibile indicare i costi della manodopera conformemente all’articolo 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici”, non fosse altro che per la circostanza che tale indicazione è contenuta nell’offerta presentata dall’odierna ricorrente;

d) ne deriva che, ad avviso del Collegio, non appare possibile affermare che “di conseguenza, tale documentazione generasse confusione in capo agli offerenti, nonostante il rinvio esplicito alle chiare disposizioni del succitato codice”;

e) ergo non sussistono i presupposti per ritenere che “l’amministrazione aggiudicatrice può accordare a un simile offerente la possibilità di sanare la sua situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla legislazione nazionale in materia entro un termine stabilito dalla stessa amministrazione aggiudicatrice”, proprio in ragione dell’insussistenza del relativo presupposto costituito, come detto, dalla “confusione” ingenerata nell’offerente dalla documentazione di gara.

f) da quanto precede discende, pertanto, che a fronte della (inescusabile) omissione nella quale è incorsa l’aggiudicataria non è attivabile, da parte della comune di Tarsia, il rimedio del soccorso istruttorio, con la conseguenza che la Beta Professional andava esclusa dalla gara“.

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it