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Affidamento funzioni di Responsabile per la Protezione dei Dati: deve “appartenere” all’OE

Tar Puglia, Lecce, sez. III, 13 settembre 2019, n. 1468

La stazione appalto bandiva un Avviso pubblico per manifestazione di interesse, per titoli, curriculum vitae e presentazione del progetto inerente all’oggetto della gara informale,  per il conferimento dell’incarico biennale per l’attuazione del Regolamento U.E. n. 679 del 2016 sulla protezione dei dati personali ed individuazione del Responsabile per la Protezione dei Dati (R.P.D.), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 2016.

La ricorrente, persona fisica, lamenta dapprima il fatto che il primo graduato non avrebbe potuto partecipare, in quanto persona giuridica, mentre l’avviso pubblico si riferiva esclusivamente a persone fisiche.

Secondo Tar Puglia, Lecce, sez. III, 13 settembre 2019, n. 1468 il motivo è infondato.

in primis, il dato letterale del bando non prevede l’esclusione dalla partecipazione alla gara delle persone giuridiche in alcuna parte e tale circostanza risulta, già di per sé, dirimente circa la possibile partecipazione delle predette persone giuridiche alla gara informale de qua.

Inoltre, il “Regolamento UE prevede espressamente che il responsabile della protezione dei dati personali possa essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento (art. 37, par. 6). Ed è chiaro che nelle realtà organizzative di medie e grandi dimensioni, il responsabile della protezione dei dati personali, da individuarsi comunque in una persona fisica, potrà essere supportato anche da un apposito ufficio dotato delle competenze necessarie ai fini dell’assolvimento dei propri compiti. Le Linee Guida (Punto 2.5) hanno specificato che qualora il responsabile della protezione dei dati personali sia individuato in un soggetto esterno, quest’ultimo potrà anche essere una persona giuridica.”.

Tale incontestato dato giuridico, dunque, toglie ogni ulteriore dubbio circa l’interpretazione da fornire al bando di gara che, probabilmente, risulta mal redatto e calibrato col retropensiero rivolto alle persone fisiche ma, in ogni caso, non esclude espressamente dalla partecipazione le persone giuridiche possono sicuramente svolgere, in base ad un contratto, la funzione di R.P.D“.

Con altra distinta censura la ricorrente deduce l’illegittimità degli atti impugnati, in quanto “non risulta evidenziato il legame fra la società  e il sig. Pinco Pallino. Questi non è un socio della Società, ma pare non esserne neanche dipendente. Non è chiaro se la Società abbia inteso subappaltare il lavoro, né tantomeno a che titolo la società potrebbe essere chiamata d per eventuali inadempimenti e/o danni provocati dal detto soggetto.

Il tribunale ritiene fondata la censura medesima.

Il Collegio ritiene, sul punto, fondamentali le sopra menzionate “Linee guida sui responsabili della protezione dati” del 13 dicembre 2016, le quali ben esplicano, con interpretazione autentica, la relativa normativa comunitaria in merito alle necessarie conoscenze e qualità professionali del Responsabile Protezione Dati (R.P.D.) nonché, per quanto qui di interesse, circa la sua (necessaria) posizione all’interno di una persona giuridica, qualora la funzione di R.P.D. sia svolta, come nel caso de quo, da una persona giuridica.

Orbene, come già evidenziato nell’ordinanza cautelare della Sezione n. 130/2019, le predette Linee guida danno atto del fatto che, qualora la funzione di R.P.D. sia svolta da una persona giuridica, “è indispensabile che ciascun soggetto appartenente alla persona giuridica e operante come RPD soddisfi tutti i requisiti applicabili come fissati nella sezione 4 del RGPD”, così, implicitamente ma inequivocabilmente, richiedendo che il soggetto (persona fisica) operante come R.P.D. debba essere “appartenente” alla persona giuridica, e tale “appartenenza” risulta non provata nel presente caso.

In altri termini, la società controinteressata non ha dato prova dell’appartenenza del Dr. Pinco Pallino, soggetto incaricato di svolgere le funzioni di R.P.D., alla propria struttura o al proprio organico e, dunque, non si capisce come la funzione da questi svolta possa essere riferita immediatamente alla società controinteressata.

Da quanto prodotto in atti dalla controinteressata. relativamente ai propri rapporti col Dr. Pinco Pallino, (unica) persona fisica individuata per lo svolgimento della funzione di R.P.D., risulta presente solo una proposta di incarico al predetto Dr. Pallino, proposta, però, non registrata e non allegata alla domanda di partecipazione versata in atti e, dunque, non atta a dare piena prova del fatto che il predetto Dr. Pallino era, a qualche titolo, “appartenente” al controinteressato a far data dal 12 ottobre 2018, ossia legato alla stessa, contrariamente a quanto sostenuto dalla predetta società secondo cui “fra la società deducente e il dott. Pallino esisteva un vincolo giuridico preliminare alla partecipazione alla gara pubblica”.

Il Collegio, dunque, ritenuta necessaria l’appartenenza della persona fisica svolgente le funzioni di R.P.D. alla persona giuridica affidataria del servizio, contrariamente a quanto sostenuto, nei termini sopra riportati, dalla controinteressata, che nella propria memoria difensiva afferma che “nessuna normativa in materia impone che la figura di RPD, qualora l’incarico sia conferito ad una persona giuridica debba necessariamente essere appartenente alla stessa. L’interpretazione corretta delle dette linee guida è che il soggetto che esercita le funzioni di RPD debba possedere i requisiti fissati nella sezione 4.”, ritiene fondata la quinta censura di ricorso e, pertanto, accoglie lo stesso.

Per completezza di esame, poi, il Tribunale rileva che la scrittura privata fra la controinteressata ed il Dr. Pinco Pallino del 12 ottobre 2018 parla esplicitamente di un “incarico professionale”, ossia di un rapporto non di subordinazione e rientrante nell’alveo delle prestazioni professionali, in cui il soggetto incaricato, ossia il Dr. Pallino, può godere, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, di una propria autonomia nell’esplicazione dell’incarico, atteso che la lettera di conferimento non esclude tale possibilità con vincolo contrattuale, così ponendo seri dubbi circa la sussistenza del sopra menzionato requisito dell’appartenenza.

 

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it