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L’istituto dell’inconferibilità è finalizzato a tutelare l’esercizio imparziale di un determinato tipo di attività/funzione, a nulla rilevando che la stessa sia esercitata individualmente o nell’ambito di un organo collegiale.

Tar Lazio, Roma, Sez. I quater, 06/09/2023, n. 13621

Con la sentenza in commento il Tar Lazio ricorda come, a prescindere dalla denominazione dell’incarico presso l’ente di “destinazione” – siano inconferibili ai sensi dell’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 39/2013 quegli incarichi di «amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico» che importino – in concreto, alla luce della concreta ed effettiva organizzazione dello specifico ente privato in controllo pubblico – l’assunzione di funzioni amministrativo-gestionali (sia individualmente, sia anche nell’ambito di un organo collegiale), ovvero funzioni che, per definizione, nel sistema delle amministrazioni pubbliche, sono distinte dalla funzione di indirizzo politico e devono essere esercitate in maniera imparziale.

Questo quanto stabilito da Tar Lazio, Roma, Sez. I quater, 06/09/2023, n. 13621 nel respingere il ricorso:

9. I due motivi di ricorso – con cui è stato sostenuto che la figura di Presidente del Consiglio di amministrazione di ……… non sarebbe in concreto sussumibile nella fattispecie di «amministratore di ente di diritto pubblico o di ente di diritto privato in controllo pubblico» di cui agli artt. 1, comma 2, lett. l) e 7, comma 2, d.lgs. n. 39/2013 – non sono fondati per le ragioni di seguito illustrate.

10. È noto che l’art. 7, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 39/2013 prevede che «a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l’incarico, ovvero a coloro che nell’anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell’amministrazione locale che conferisce l’incarico … non possono essere conferiti … gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione».

11. La disposizione, com’è noto, è stata introdotta dal legislatore delegato – sulla base di quanto previsto dagli artt. 1, commi 49 e 50, l. n. 190/2012 – nell’ambito di una normativa volta a «tutelare l’imparzialità (reale e percepita) dell’azione amministrativa (artt. 54, 97 e 98 Cost.), con l’introduzione di limiti all’accesso ad alcuni incarichi pubblici di tipo gestionale e/o amministrativo connotati da imparzialità a soggetti che si trovano in situazioni tali da ingenerare ragionevoli dubbi sulla loro personale imparzialità (ovvero impedire l’esercizio della funzione amministrativa a soggetti che appaiono “politicamente schierati”) [nonché a] promuovere e garantire il principio meritocratico nella selezione dei vertici amministrativi (e quindi il buon andamento della p.a.), ostacolando la possibilità che le nomine a detti incarichi siano determinate dalle esigenze dei partiti di (ri)collocazione del proprio “personale politico” (e non invece dalla volontà di nominare soggetti in possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento di tali incarichi)» (cfr. Tar Lazio, I-quater, ord. 26 gennaio 2023, n. 1415), ovvero – in altri termini – al fine di evitare che «l’affidamento di determinati incarichi a soggetti provenienti da precedenti esperienze in organi di indirizzo politico pregiudichi la selezione meritocratica per gli stessi e comprometta l’imparzialità (reale e percepita) della p.a.» (cfr. Tar Lazio, I-quater, 12 ottobre 2022, n. 12999).

12. Quanto appena notato sulla ratio della normativa che viene in rilievo nel presente giudizio costituisce un riferimento necessario per delineare quali siano gli «incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico» che non possono essere conferiti ai soggetti che hanno svolto entro il cd. “periodo di raffreddamento” (o che stanno ancora svolgendo al momento della nomina, v. Consiglio di Stato, V, 11 gennaio 2018, n. 126) gli incarichi di provenienza individuati dall’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 39/2013.

A tal proposito, deve innanzitutto notarsi che lo stesso d.lgs. n. 39/2013 – all’art. 1, comma 2, lett. l) – enuclea espressamente una definizione degli «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», specificando che tali debbono intendersi «gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell’ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico».

Tale definizione, per un verso, individua – a titolo d’esempio – alcune ipotesi tipiche di “incarico di destinazione” protette dall’istituto dell’inconferibilità, cioè «gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili» e, per altro verso, contiene una clausola che consente di caratterizzare l’art. 1, comma 2, lett. l), d.lgs. n. 39/2013 come una fattispecie aperta, che (tenendo conto della pluralità dei modelli di governance che possono essere statutariamente previsti negli enti di diritto privato in controllo pubblico) include tra gli incarichi protetti dalla disposizione ogni «altro organo di indirizzo delle attività dell’ente, comunque denominato».

Tale ultima definizione di “chiusura” (cfr. Tar Lazio, I, 25 ottobre 2019, nn. 12314, 12315 e 12316), naturalmente, va letta in maniera coordinata con la prima parte della disposizione (che, come si è detto, individua tra le ipotesi tipiche quelle di «Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili», ponendo come elemento distintivo dell’incarico di amministratore ex artt. 1, comma 2, lett. l), e 7, comma 2, d.lgs. n. 39/2013, l’esercizio di poteri amministrativo-gestionali), ovvero alla luce della ratio della normativa, che, come si è detto, è volta a stabilire «regole per l’accesso a incarichi pubblici di tipo gestionale e/o amministrativo connotati da imparzialità» (cfr. ancora ord. Tar Lazio, I-quater, n. 1415/2023).

Sicché, in ragione di quanto sopra notato, deve concludersi che – a prescindere dalla denominazione dell’incarico presso l’ente di “destinazione” – siano inconferibili ai sensi dell’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 39/2013 quegli incarichi «amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico» che importino – in concreto, alla luce della concreta ed effettiva organizzazione dello specifico ente privato in controllo pubblico – l’assunzione di funzioni amministrativo-gestionali (sia individualmente, sia, come si chiarirà infra, anche nell’ambito di un organo collegiale), ovvero funzioni che, per definizione, nel sistema delle amministrazioni pubbliche, sono distinte dalla funzione di indirizzo politico e devono essere esercitate in maniera imparziale.

13. In maniera coerente con quanto sopra rilevato, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che possa rientrare nel novero degli incarichi di amministratore ex art. 1, comma 2, lett. l), d.lgs. n. 39/2013, l’incarico di Presidente del CdA di un ente di diritto privato in controllo pubblico – anche in assenza dell’attribuzione di “deleghe dirette” – ove dalle disposizioni dello Statuto dell’ente emerga che l’organo collegiale sia «l’organo preposto alla gestione ordinaria e straordinaria dell’ente», ovvero quando lo stesso risulti l’organo titolare dei poteri di gestione dell’ente medesimo, affermando che «il potere gestionale di cui [all’art. 1, comma 2, lett. l), d.lgs. n. 39/2013] si rinviene anche nell’esercizio collettivo dello stesso potere» e che poteri attribuiti dallo Statuto al Consiglio di amministrazione «devono pertanto riconoscersi come spettanti pro quota a ciascun componente dell’organo» (cfr. Consiglio di Stato, V, 28 febbraio 2020, n. 1452 e 11 gennaio 2018, n. 126, nonché Tar Lazio, I, 25 ottobre 2019, nn. 12314, 12315 e 12316).

Ciò, appunto, in quanto l’istituto dell’inconferibilità è finalizzato a tutelare l’esercizio imparziale di un determinato tipo di attività/funzione (nonché la sua percezione come tale da parte degli amministrati), a nulla rilevando che la stessa sia esercitata individualmente o nell’ambito di un organo collegiale.

14.Ciò chiarito è evidente l’infondatezza delle censure prospettate dalla ricorrente.

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabile del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Gare del Comune di Colle di Val d' Elsa (Si).
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