L’istituto dell’inconferibilità è finalizzato a tutelare l’esercizio imparziale di un determinato tipo di attività/funzione, a nulla rilevando che la stessa sia esercitata individualmente o nell’ambito di un organo collegiale.
Con la sentenza in commento il Tar Lazio ricorda come, a prescindere dalla denominazione dell’incarico presso l’ente di “destinazione” – siano inconferibili ai sensi dell’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 39/2013 quegli incarichi di «amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico» che importino – in concreto, alla luce della concreta ed effettiva organizzazione […] Leggi tutto…
