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E’ legittimo che al piano di assorbimento del personale non sia attribuito alcun punteggio.

Tar Toscana, Sez. II, 31/ 12/ 2019, n.1772.

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E’ legittimo che al piano di assorbimento del personale non sia  attribuito alcun punteggio. E non sussiste un diritto dell’operatore uscente a che nella gara successivamente indetta venga fatto riferimento al CCNL da lui utilizzato.

Questi i principi fissati da Tar Toscana, Sez. II, 31/ 12/ 2019, n.1772.

Il Tar si esprime sul ricorso per l’annullamento del bando di gara per l’affidamento in Concessione di Servizi Museali .

Tra i vari motivi di ricorso  emerge la censura secondo cui, pur essendo previsto un piano di assorbimento del personale in applicazione della “clausola sociale”, il medesimo non è fatto oggetto di valutazione e di attribuzione di punteggio.

Viene poi imposta l’applicazione di un CCNL diverso da quello applicato al gestore uscente, con conseguenze peggiorative per i lavoratori.

Si contesta, in particolare, la legittimità della previsione del CCNL Multiservizi, il quale non offre la migliore tutela sociale ai lavoratori oltre a non trovare adeguata copertura finanziaria nel PEF di gara.

La ricorrente evidenzia come attualmente sia applicato un CCNL più favorevole e la medesima non potrebbe applicare CCNL diversi per porzioni diverse del proprio personale.

Tar Toscana, Sez. II, 31/ 12/ 2019, n.1772 dichiara infondato il motivo, e respinge il ricorso.

In primo luogo parte ricorrente contesta la previsione della normativa di gara che prevede l’applicazione del CCNL Multiservizi, in luogo del CCNL Commercio sin ora applicato dall’operatore uscente; si tratta di censura infondata, poiché non sussiste un diritto dell’operatore uscente a che nella gara successivamente indetta venga fatto riferimento al CCNL da lui utilizzato; il parametro normativo è, in questa materia, l’art. 30, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2015 (“Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”), che non risulta nella specie violata; certamente l’operatore è poi libero di applicare ai propri dipendenti un CCNL per essi più vantaggioso, il che è possibile anche conservando l’equilibrio economico-finanziario dell’operazione, riducendo i margini di utile;

– in secondo luogo risulta infondata la censura di violazione dell’art. 50 d.lgs. n. 50 del 2016, giacché la suddetta norma non prevede la valutazione e l’attribuzione di un punteggio ai piani di riassorbimento del personale di cui alla c.d. clausola sociale.

Il ricorso viene respinto.

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabile del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Gare del Comune di Colle di Val d' Elsa (Si).
Gli scritti qui pubblicati rappresentano opinioni personali che non impegnano in alcun modo l'ente di appartenenza