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La stazione appaltante, nella valutazione di sostenibilità dell’offerta, deve in primo luogo verificare che questa non comporti una perdita per il contraente.

Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 05/06/2024, n. 1697

Il Tar Lombardia ribadisce il principio per cui la stazione appaltante deve verificare, per valutare l’offerta come sostenibile, che questa non sia in perdita.

E’ un principio che, anche se ovvio, è utile ricordare.

Questo quanto stabilito da Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 05/06/2024, n. 1697:

Ciò precisato in punto di fatto, va ora osservato, in punto di diritto, che la stazione appaltante, nella valutazione di sostenibilità dell’offerta, deve in primo luogo verificare che questa non comporti una perdita per il contraente posto che, diversamente, si consentirebbe la presentazione di offerte predatorie confidando nella solidità finanziaria del gruppo o della società offerente, con conseguente rischio di marginalizzazione degli operatori economici più deboli e violazione del principio di concorrenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 7 luglio 2023, n. 6652; T.A.R. Emilia-Romagna Parma, sez. I, 6 agosto 2020, n. 154; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 6 febbraio 2020, n. 257).

Si deve pertanto ritenere in tale quadro che, come sostenuto dalle ricorrenti, il procedimento di verifica di anomalia dell’offerta presentata dalla controinteressata sia stato condotto in maniera non corretta, non avendo la stazione appaltante effettuato tutti gli approfondimenti necessari per accertare l’effettiva sostenibilità economica di tale offerta.

Le censure in esame sono quindi fondate.

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabilità del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Affari Generali della Siena Parcheggi Spa (società in house del Comune di Siena).