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I costi della manodopera non possono essere inseriti all’interno della voce dell’offerta dedicata alle spese generali.

Consiglio di Stato Sez. III, 16/04/2026, n. 3008

L’operatore economico non può giustificare ex post un’indicazione irrisoria dei costi della manodopera sostenendo di averli inclusi all’interno delle spese generali, poiché tale operazione costituisce una rettifica postuma di un elemento essenziale e costitutivo dell’offerta economica.

Questo quanto ribadito da Consiglio di Stato Sez. III, 16/04/2026, n. 3008:

14. L’odierna appellante, nello spazio ad essi dedicato, ha indicato costi per la manodopera pari a soli 35.000 euro. In sede di giustificazione di anomalia dell’offerta, ha poi argomentato circa il fatto che i rimanenti oneri sarebbero coperti dalle spese generali indicate nell’offerta stessa.

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo di aderire all’orientamento secondo il quale i costi della manodopera non possono essere inseriti all’interno della voce dell’offerta dedicata alle spese generali. Ha inoltre precisato che, anche a voler aderire all’orientamento più permissivo, “l’inserimento dei costi della mano d’opera all’interno delle spese generali può essere ammessa per costi non distintamente indicati in offerta, e comunque per costi accessori e non, come nel caso in esame, per coprire praticamente quasi la totalità dei costi della mano d’opera”.

Tale ultima statuizione è condivisa dal Collegio e ciò è sufficiente a respingere tutti i motivi di appello.

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabile del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Gare del Comune di Colle di Val d' Elsa (Si).
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