L’attuale quadro normativo prevede che la valutazione di anomalia deve essere effettuata solo nei confronti della prima classificata.
L’attuale quadro normativo (articolo 110 comma 1 del d.lgs. 36/23) prevede che la valutazione di anomalia deve essere effettuata solo nei confronti della prima classificata. Questo quanto stabilito da Tar Piemonte, Sez. I, 01/10/2026, n. 1920: 14.1. Come precedentemente accennato, il ricorso è infondato. 14.2. Come noto l’art. 110, comma 1, del d.lgs. 36/23 prevede […] Leggi tutto…








