Erano attese, ed oggi sono state infine pubblicate le Ordinanze del Tar Liguria sulle vicende successive alla tragedia del “Ponte Morandi” ( Viadotto Polcevera).
Dopo il Decreto Legge 130/2018 ( il “Decreto Genova” ) ASPI ha impugnato il DPCM 4.10.2018 di nomina del Commissario Straordinario ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del DL n. 109/2018 ed i decreti commissariali nn. 3, 5, 6, 7, 11, 13 con i quali è stata bandita ed aggiudicata la procedura per l’affidamento dei servizi di ingegneria a supporto della struttura commissariale e la procedura per l’affidamento delle attività di demolizione e ricostruzione del c.d. “Viadotto Polcevera”.
Ha impugnato altresì i decreti commissariali n. 18/2018 e n. 19/2018 con i quali è stata aggiudicata a distinti operatori economici l’esecuzione delle attività di demolizione del “Viadotto Polcevera” e le attività di ricostruzione del “Viadotto Polcevera”.
Ed oggetto di impugnazione sono stati anche il decreto commissariale con cui il Commissario Straordinario ha richiesto alla Concessionaria ai sensi dell’art. 1 ter, comma 1, d.l. n. 109 del 2018 la consegna delle tratte autostradali A7 e A10 direttamente connesse al “Viadotto Polcevera” e funzionali alle attività di demolizione e ricostruzione dello stesso, nonchè varie note del Commissario Straordinario per la ricostruzione aventi ad oggetto le richieste di fondi a copertura delle spese previste dal Decreto Genova per la ricostruzione del Ponte.
Il Tar sospende il giudizio perchè, con articolate motivazioni, esprime dubbi sulla legittimità costituzionale del “Decreto Genova”.
Con le Ordinanze n. 928, n. 929 , n. 931, n. 932, il Tar dichiara pertanto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 3, 5, 6, 7, 8, 8 bis nonché dell’art. 1 bis e dell’art. 4 bis, del d.l. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 ( il Decreto Genova ) , in relazione agli artt. 3, 97, 23, 41, 102, 103, 24 e 111 della Costituzione.
In sintesi, secondo ASPI, l’insieme delle disposizioni normative censurate, per come trasfuse nei successivi provvedimenti adottati prima dal Presidente del Consiglio dei Ministri e poi dal Commissario Straordinario, da un lato, determinerebbe una spoliazione autoritativa operata ex lege (e attuata con i provvedimenti impugnati) dei compiti (con i connessi diritti ed obblighi) spettanti alla ricorrente, relativamente alla progettazione e realizzazione dei lavori di demolizione e ricostruzione del “Viadotto Polcevera”, alle attività espropriative e all’individuazione degli immobili da espropriare; dall’altro lato, porrebbe in modo asseritamente illogico, a carico della ricorrente, i costi delle attività e delle opere che il Commissario Straordinario ha il compito di eseguire e realizzare anche avvalendosi di soggetti terzi scelti in deroga ad ogni normativa applicabile.
Inoltre, ASPI censura il fatto che il legislatore, con la normativa in questione, avrebbe altresì escluso la ricorrente e le società a questa collegate o da questa controllate dal curare la realizzazione delle attività concernenti la demolizione e ricostruzione del “Viadotto Polcevera” e del connesso sistema viario, pur essendo ASPI tenuta a sostenere tutti i costi delle suddette attività.
Il Tar ha ritenuto che le disposizioni normative censurate da ASPI presentino profili di illegittimità costituzionale per i motivi dettagliatamente evidenziati nelle suddette ordinanze.
Si riporta un passaggio dell’ordinanza 932 ,sul possibile contrasto del “Decreto Genova” con gli articoli 3 e 97 della Costituzione:
Ammettiamo, quindi, sempre per i motivi più sopra visti, di poter interpretare in modo “logico” il combinato disposto delle due norme ovvero: ASPI è sì titolare dell’obbligo-dovere-diritto di mantenere la sicurezza e funzionalità dell’infrastruttura concessa (da qui la previsione del comma 6), ma, nonostante questo, sussistono ragioni – quelle indicate al comma 7 – per escludere l’operatività della Convenzione attribuendo i poteri di intervento al Commissario.
Così ragionando, d’altronde, da un lato, quanto sopra detto in relazione al comma 7 dell’art. 1, va inevitabilmente esteso anche al comma 6; dall’altro lato, ancor di più il legislatore avrebbe dovuto precisare quali specifiche ragioni hanno potuto fondare la compressione delle garanzie previste dalla Convenzione in particolare considerando che in forza dell’art. 9 bis in ogni caso di risoluzione, recesso, revoca, al concessionario spettano delle poste economiche a suo favore, mentre in questo caso viene, a contrario, imposto un obbligo patrimoniale.
Risulta censurabile, poi, per possibile irragionevolezza e difetto di proporzionalità una previsione che, da un lato, priva il debitore dell’obbligo-diritto di adempiere direttamente alla prestazione dovuta, senza che nel frattempo sia stato accertato, quantomeno in via cautelare e indiziaria e anche solo in via amministrativa, un eventuale inadempimento, e, dall’altro, gli impone di sostenere il pagamento dei costi per le medesime opere, peraltro da altri determinati.
Ciò a fortiori tenendo sempre conto delle garanzie previste dagli artt. 8, 9 e 9bis della Convenzione.
Venendo, quindi, al secondo elemento giustificativo, cioè l’essere ASPI <<responsabile dell’evento>> – espressione che, evidentemente, deve essere letta alla luce del concetto, espresso nel comma 7, per cui “non puo’ escludersi che detto concessionario sia responsabile, in relazione all’evento, di grave inadempimento del rapporto concessorio – è assunto che si dubita possa costituire ragione giustificativa del provvedimento in esame, in quanto si tratta di una valutazione che, come detto, risulta essere stata adottata senza garanzie procedimentali, senza previa istruttoria adeguata a far emergere anche solo elementi indiziari di responsabilità, senza che sia stata data adeguata motivazione positiva sul punto e, infine, obliterando le specifiche garanzie previste in via generale dalla Convenzione già più volte ricordate.
Le Amministrazioni resistenti affermano, nella memoria 3 settembre 2019, che il legislatore avrebbe <<del tutto legittimamente e doverosamente scelto di affidare la ricostruzione ad un soggetto estraneo al rapporto concessorio che fosse in grado di operare con celerità senza i condizionamenti che sicuramente avrebbero limitato l’attività del Concessionario come era già avvenuto nella prima fase di emergenza, nel quale il suo ruolo era stato maggiormente valorizzato a causa dei provvedimenti di sequestro penale>>.
Premesso che tale motivazione non è contenuta chiaramente nel provvedimento legislativo, né ricavabile dai “considerando” iniziali del decreto legge, ma nella sola memoria processuale, sicchè non è idonea ad integrare ex post il decreto legge, in ogni caso, se anche così fosse, non fa venir meno il difetto di motivazione in ordine al perché il rispetto delle eventuali previsioni convenzionali avrebbero impedito di raggiungere in tempi adeguati gli stessi risultati oggi in contestazione.
Cioè non risulta adeguatamente esplicitata nelle, né è comunque evincibile dalle, disposizioni legislative, il perché, pur a fronte della evidente urgenza e gravità della situazione, una celere e adeguata demolizione e ricostruzione non avrebbe potuto essere effettuata da ASPI, eventualmente mediante approntamento di ulteriori ritenute garanzie quale una forma di idonea vigilanza da parte di soggetti terzi o comunque di collaborazione tra il Commissario straordinario e ASPI medesima.
Ma anche rovesciando il ragionamento, non risulta adeguatamente esplicitata, né è evincibile la ragione per cui ASPI sia stata del tutto esautorata da qualsiasi attività e del perché non fosse anche solo parzialmente concepibile una collaborazione tra Commissario e la ricorrente.
Tutto quanto sopra esposto, quindi, fa dubitare della ragionevolezza e non arbitrarietà della soluzione normativa adottata, in violazione tanto dell’art. 3 che dell’art. 97 Cost.
Il giudizio è sospeso, e deciderà la Corte Costituzionale, nel frattempo vale la pena leggere le ampie motivazioni del Tar Liguria.
